Sentenza del 22/03/2022 n. 1376 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Sollecito di pagamento - Cartelle esattoriali - Crediti tributari - Prescrizione triennale per le tasse automobilistiche - Sussiste - Irretrattabilità del credito contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione relativa alla possibilità di impugnare il sollecito di pagamento e alla determinazione del termine di prescrizione applicabile alle tasse automobilistiche. In particolare si discute se l'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 impedisca l'impugnazione del sollecito e se la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento conduca alla conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ritenuto che il sollecito di pagamento è impugnabile davanti al giudice tributario quando l'atto comunica al contribuente una pretesa tributaria con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto. È stato confermato l'orientamento della Cassazione secondo cui la scadenza del termine per l'opposizione alla cartella non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario ai sensi dell'art. 2953 c.c. Per le tasse automobilistiche è quindi applicabile la prescrizione triennale. Nel complesso la pronuncia favorisce la posizione del contribuente, ribadendo altresì il principio dell'irretrattilità del credito contributivo nella fattispecie considerata.
Norme richiamate
L'art. 19 non impedisce in via assoluta l'impugnazione di atti diversi dalla cartella; il parametro di ricevimento di una pretesa tributaria con motivazione concreta rende l'atto impugnabile davanti al giudice tributario.
Non opera, nella fattispecie, la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario per effetto della scadenza del termine di opposizione alla cartella; la prescrizione per le tasse automobilistiche resta quella breve (triennale).
d.l. n. 953/1982 (conv. con modif. dalla l. n. 53/1983) e successive modifiche
art. 5, co. 51 e successive disposizioni correlate richiamate
Richiamate nell'ambito della disciplina delle entrate locali e della riscossione; utilizzate come riferimento normativo per la natura dei crediti tributari e delle procedure di riscossione.
Massime di principio
- Un sollecito di pagamento è impugnabile davanti al giudice tributario se comunica al contribuente una pretesa tributaria con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la tassatività degli atti elencati dall'art. 19 d.lgs. 546/92 non esclude automaticamente l'impugnabilità di altri atti rilevanti.
- Per le tasse automobilistiche si applica il termine di prescrizione triennale; il mancato esercizio dell'opposizione alla cartella entro il termine non trasforma automaticamente la prescrizione breve in quella ordinaria (decennale).
- La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella non ha di per sé effetto estintivo o trasformativo sulla natura e durata del credito tributario; occorre valutare separatamente la decorrenza e la sospensione/interruzione della prescrizione.
- Nelle controversie tributarie è essenziale che l'atto contestato renda chiara la pretesa impositiva e ne espliciti le motivazioni: in assenza di questo requisito l'atto può essere ritenuto impugnabile per violazione del diritto di difesa del contribuente.
- In situazioni analoghe il contribuente può contestare sia i solleciti di pagamento che la cartella, e deve verificare la prescrizione specifica del tributo interessato prima di ritenere estinta l'obbligazione.
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