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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18546/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Un condomino aveva convenuto in giudizio il condominio chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del 19 giugno 2004 per asserito difetto di convocazione di alcuni partecipanti, in particolare degli acquirenti di due unità immobiliari che egli aveva venduto anni prima e per le quali aveva comunicato la cessione all'amministratore. Il condominio sosteneva che l'attore fosse stato regolarmente convocato e che non potesse far valere l'omessa convocazione di altri soggetti. In appello la decisione di annullamento è stata confermata, ritenendo che il condomino, pur convocato, avesse interesse a censurare la delibera perché essa continuava ad addebitargli spese secondo i millesimi originari, gravando di fatto anche sulle unità già cedute. Con il ricorso per cassazione il condominio ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali per avere la Corte d'appello riconosciuto la legittimazione del condomino convocato a impugnare per difetto di convocazione di altri condomini, in contrasto con il principio per cui tale vizio è deducibile solo dai condomini non avvisati; con il secondo motivo ha denunciato violazione di norme codicistiche e regolamentari in materia condominiale, sostenendo che fino alla revisione delle tabelle millesimali le quote non potevano essere imputate agli acquirenti delle unità alienate e che, quindi, era erroneo ravvisare un interesse del ricorrente all'impugnazione sulla sola base del difetto di convocazione dei terzi acquirenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che il condomino regolarmente convocato non ha interesse a impugnare la delibera per il solo difetto di convocazione di altri condomini, poiché la mancata convocazione integra un vizio di annullabilità deducibile soltanto dal soggetto titolare dell'interesse partecipativo leso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    violazione degli artt. 116, 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    viene richiamato come norma sul vizio processuale dedotto in cassazione per la censura alla motivazione e alla decisione sulla legittimazione all'impugnazione.

  • art. 116 c.p.c.

    è evocato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente violata nella valutazione della legittimazione e delle risultanze processuali.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    è richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. quale parametro di legittimità della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 99 c.p.c.

    è invocato nel secondo motivo in relazione alla necessità di un interesse ad agire e a impugnare.

  • art. 110 c.p.c.

    è richiamato nel secondo motivo, ma dal testo non emerge una specifica autonoma ratio applicata dalla Corte.

  • art. 67 disp. att. c.c.

    è citato dal ricorrente nel secondo motivo in materia di disciplina del condominio e convocazione dei partecipanti.

  • art. 68 disp. att. c.c.

    è citato dal ricorrente nel secondo motivo con riferimento alle tabelle millesimali.

  • art. 69 disp. att. c.c.

    è citato dal ricorrente nel secondo motivo con riferimento alla revisione delle tabelle millesimali.

  • art. 1118 c.c.

    è richiamato nel secondo motivo in relazione alla partecipazione alle spese condominiali.

  • art. 1138 c.c.

    è richiamato nel secondo motivo, senza che nel testo sia esplicitata una specifica applicazione autonoma.

  • art. 1137 c.c.

    individua l'azione di impugnazione della delibera condominiale; la Corte lo richiama quale base dell'opposizione proposta contro la delibera assembleare.

  • art. 66, comma terzo, disp. att. c.c.

    è richiamato come base normativa, seppur non direttamente applicabile ratione temporis, del principio secondo cui il condomino regolarmente convocato non può impugnare per il difetto di convocazione di altro condomino.

  • L. 220/2011, art. 20

    è menzionata quale fonte della modifica dell'art. 66 disp. att. c.c., valorizzata solo in via interpretativa.

  • Cass. S.U. 4806/2005

    è richiamata per qualificare la mancata convocazione come causa di annullabilità e non di nullità.

Massime di principio

  • Nel condominio, la mancata convocazione di un partecipante all'assemblea integra un vizio di annullabilità della deliberazione, non di nullità, e può essere fatta valere solo dal soggetto il cui interesse partecipativo risulti leso dal vizio.
  • Il condomino regolarmente convocato non è legittimato a impugnare la delibera per il solo difetto di convocazione di altri condomini, perché gli manca un interesse qualificato a dedurre quel specifico vizio.
  • L'interesse ad agire o a impugnare una delibera condominiale non coincide con una generica pretesa di conformità dell'atto al modello legale, ma richiede una posizione concreta e qualificata rispetto al vizio denunciato.
  • Quando nel giudizio di merito siano state esaminate solo alcune censure contro la delibera, il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio di diritto enunciato e valutare le ulteriori contestazioni rimaste prive di decisione, se ritualmente devolute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiGiudicatoImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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