Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35411/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un atto di irrogazione di sanzioni IVA all'importazione, emesso a seguito di una verifica a posteriori su dichiarazioni doganali di importazione di capi di abbigliamento dall'Albania relative alle annualità 2009, 2010 e 2011. La società aveva impugnato sia la rettifica dei valori doganali sia il conseguente atto sanzionatorio. In appello la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile il regime della continuazione ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 e la riduzione della sanzione ex art. 303, comma 3, TULD. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 303 TULD e dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, sostenendo che la continuazione non sarebbe applicabile a violazioni sostanziali ripetute nel tempo e che la riduzione al decimo presupporrebbe anche la spontanea esibizione di tutti gli elementi necessari, circostanza che, secondo la ricorrente, mancava. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale: con il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 24 d.lgs. 546/1992, 112 e 113 c.p.c. e del principio iura novit curia, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come mutatio libelli il richiamo all'art. 17 d.lgs. 472/1997 effettuato in primo grado; con il secondo motivo censurava l'erronea applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5; con il terzo motivo, subordinato, invocava il favor rei e la disapplicazione delle norme sulla continuazione e sulla riduzione della sanzione. La Corte ha escluso il giudicato esterno invocato dalla contribuente, ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e il ricorso principale, ha accolto il secondo motivo incidentale rilevando un errore nel calcolo della sanzione base operato dalla CTR, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo incidentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il primo motivo del ricorso incidentale della società contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondato il rilievo sul vizio di calcolo della sanzione base: la CTR aveva individuato correttamente la violazione più grave, ma aveva poi erroneamente aumentato della metà una sanzione già pari al 100% della violazione più grave. Il terzo motivo incidentale è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, affinché ridetermini la sanzione sulla base corretta e provveda anche sulle spese. La Corte ha inoltre escluso che tra questo giudizio e un altro parallelo vi fosse un giudicato esterno idoneo a vincolare la decisione, poiché i presupposti fattuali delle singole importazioni erano distinti.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 472/1997

    Il richiamo a questa norma, se introdotto solo in memoria e non nel ricorso introduttivo, integra un diverso fondamento giuridico della domanda e non una mera emendatio della tesi difensiva.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    La deduzione di una nuova base giuridica della pretesa in memoria non è consentita se altera il perimetro del ricorso introduttivo.

  • artt. 112 e 113 c.p.c.

    La CTR non incorre in extrapetizione quando esclude un vizio dedotto solo tardivamente come mutatio libelli.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997

    La continuazione attenuata si applica alle violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi; non richiede che si tratti di sole violazioni formali né che vi sia un nesso di progressione tra le singole violazioni.

  • art. 7 d.lgs. 472/1997

    Per stabilire la stessa indole rilevano violazioni delle medesime disposizioni o di disposizioni diverse che, per natura dei fatti, motivi o modalità dell'azione, presentino sostanziale identità.

  • art. 303, comma 3, TULD

    La riduzione della sanzione al decimo può operare anche in caso di inesatta indicazione del valore, purché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento; la collaborazione può intervenire anche successivamente alla dichiarazione, se utile e non superflua.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge esaminati dalla Corte.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per gli effetti sul contributo unificato in presenza di soccombenza, senza ulteriori sviluppi decisori nel testo.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 472/1997

    Richiamato soltanto per distinguerlo dalla continuazione attenuata del comma 5.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Richiamato soltanto per distinguerlo dalla continuazione attenuata del comma 5.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Richiamato nel motivo incidentale subordinato per sostenere l'applicazione del favor rei, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mutatio libelli ricorre solo quando la parte introduca una domanda o una causa petendi obiettivamente diversa, fondata su un fatto costitutivo radicalmente differente; se invece muta soltanto la qualificazione giuridica del fatto già dedotto, si tratta di mera emendatio.
  • La continuazione attenuata prevista dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 richiede soltanto violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi; non è necessario un nesso di progressione tra le violazioni, né che esse siano esclusivamente formali, né che siano necessariamente non istantanee.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, rileva che le condotte siano oggettivamente e strettamente collegate perché idonee a ostacolare in modo reiterato la determinazione dell'imponibile e la liquidazione del tributo.
  • La riduzione della sanzione prevista dall'art. 303, comma 3, TULD può operare anche quando l'inesatta indicazione del valore doganale dipenda da collaborazione prestata dal dichiarante in un momento successivo alla dichiarazione, purché tale collaborazione sia effettivamente utile all'accertamento.
  • Quando il giudice di merito commette un errore nel calcolo della sanzione base, l'ulteriore applicazione di istituti riduttivi o di cumulo deve essere ricalcolata sul presupposto corretto in sede di rinvio.
  • Il giudicato esterno invocato in un giudizio parallelo non opera se i processi riguardano presupposti fattuali distinti, anche se le questioni giuridiche affrontate sono analoghe.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.