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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38931/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sollevando profili diversi a seconda delle difese: omissione o insufficienza di motivazione (sulla durata limitata della partecipazione all'associazione, sulla prova delle condotte estorsive o di spaccio, sull'esistenza di cause di proscioglimento), manifesta illogicità della motivazione, errata qualificazione giuridica dei fatti (es. violenza privata vs art. 612 c.p.; qualifica ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) e vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena. Alcune difese contestano inoltre l'applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa con riferimento alla fornitura di armi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, trattandosi di decisioni adottate ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato in appello, il sindacato di legittimità è limitato ai vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; le questioni di merito e le riconsiderazioni probatorie dedotte dai ricorrenti eccedono i limiti dell'impugnazione e sono inammissibili. Sul piano sostanziale, la Corte ha confermato i principi applicati dalla Corte territoriale: la partecipazione all'associazione mafiosa può essere ritenuta anche se di breve durata o con apporto secondario, la prova può desumersi da conversazioni intercettate e servizi di osservazione, l'aggravante per aver agito al fine di agevolare l'associazione è di natura soggettiva ma puo' essere ricavata dalle circostanze fattuali e le attenuanti generiche richiedono elementi positivi specifici. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in euro 3.600 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis (accordo in appello) limitano il devolutum del giudice d'appello e, conseguentemente, il sindacato della Cassazione: sono ammissibili in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia; doglianze che si tradurrebbero in una rinnovata valutazione di merito risultano inammissibili.

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di stampo mafioso)

    La partecipazione all'associazione mafiosa è a forma libera e può risultare anche da apporto di secondaria importanza o da partecipazione di breve durata, purché sia desumibile l'affectio societatis e un contributo concreto al rafforzamento o alla conservazione della struttura associativa.

  • art. 416-bis.1 (aggravante per agevolazione della mafia)

    L'aggravante per aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso ha natura soggettiva: richiede il fine specifico dell'agente di favorire l'attività del sodalizio, ma tale fine può essere desunto dalle circostanze fattuali e dal contenuto delle conversazioni e condotte rilevate.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5

    Norma utilizzata per la riqualificazione di reati legati allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dai giudici di merito se fondata su elementi probatori coerenti.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    Aggravante comune nel settore degli stupefacenti; la Corte ha verificato la corretta esclusione o applicazione dell'aggravante da parte del giudice di merito in base agli elementi probatori.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda le cause di non punibilità: i ricorsi che invocano l'esistenza di cause di proscioglimento devono essere fondati su motivi ammessi dal limite dell'impugnazione e non possono consistere in una rinnovata valutazione dei fatti quando si sia rinunciato a quei motivi in appello.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione e la graduazione della pena e per l'individuazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ricorda che la determinazione della pena è discrezionale del giudice di merito e richiede, per essere censurata, una motivazione specifica che renda illegale o manifestamente incongrua la sanzione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche: il riconoscimento richiede elementi positivi e il giudice di merito deve motivare il diniego o il riconoscimento indicando i parametri valutati; la Corte consente che il giudice si soffermi anche su un solo elemento ritenuto prevalente.

  • art. 612 cod. pen.

    Tipizza la violenza privata; la Corte ha ritenuto che la rinuncia al sindacato su questioni di responsabilità in appello esclude la possibilità di dedurre diverse qualificazioni giuridiche in cassazione quando l'accordo ha delimitato il devolutum.

Massime di principio

  • Le impugnazioni avverso sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p. sono fortemente limitate: la Cassazione ammette solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del PM e ad eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo; le rinnovate valutazioni di merito sono inammissibili.
  • La partecipazione ad associazioni mafiose può essere accertata anche in presenza di apporto di secondaria importanza o di breve durata quando sia desumibile l'affectio societatis e un contributo concreto alla struttura organizzativa.
  • L'aggravante per aver agito al fine di agevolare un'associazione mafiosa è soggettiva ma può essere legittimamente desunta da circostanze fattuali coerenti (consegne, destinatari, rapporti personali evidenziati dalle intercettazioni).
  • L'assenza di riscontro in flagranza o del ritrovamento materiale non esclude la condanna se la valutazione complessiva delle intercettazioni e degli accertamenti indiretti appare univoca e congruamente motivata dal giudice di merito.
  • La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche richiede l'indicazione di elementi positivi concreti; il giudice di merito può valutare prioritariamente uno solo dei fattori previsti dall'art. 133 c.p. ma deve motivarne la scelta.
  • Censure generiche, non specificamente agganciate ai punti decisionali della sentenza impugnata, sono inammissibili; è necessario indicare punti concreti della motivazione che si ritengono travisati o contrari a diritto.

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