Cassazione Civile, Ordinanza n. 33169/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda crediti contributivi vantati dall'ente previdenziale nei confronti di un'avvocata che, pur iscritta all'albo, non era iscritta alla cassa forense e avrebbe dovuto essere iscritta alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nel 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i contributi, individuando il dies a quo nel 16 giugno 2010, cioè nella scadenza ordinaria del pagamento, e considerando tardiva la richiesta dell'ente arrivata il 30 giugno 2015; aveva inoltre escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. per mancanza di prova dell'occultamento doloso del debito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento al 6 luglio 2010 del termine di versamento dei contributi previsto dal D.P.C.M. per l'anno 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e che, nel caso concreto, tale scadenza era stata differita al 6 luglio 2010 dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, adottato in attuazione della normativa di riferimento. Perciò la sentenza impugnata, che aveva preso a riferimento il 16 giugno 2010, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso dei contributi al momento della scadenza del termine di pagamento.
La sospensione per occultamento doloso del debito presuppone la prova dell'intenzionalità dell'occultamento; la Corte territoriale l'aveva esclusa per difetto di prova, ma la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo sul dies a quo.
art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995
Disciplina l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per le fattispecie rilevanti.
Prevede che i versamenti dei contributi agli enti previdenziali siano effettuati negli stessi termini stabiliti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
È richiamato quale disciplina dei termini di versamento, in collegamento con il sistema di pagamento dei contributi.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha natura regolamentare/attuativa e ha differito al 6 luglio 2010 il termine di versamento per i contribuenti nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), incidendo così sul dies a quo della prescrizione.
art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha differito senza maggiorazione al 6 luglio 2010 il termine di versamento per i soggetti ricadenti nella previsione normativa.
Norma processuale richiamata per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
È richiamato come base del principio secondo cui i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine legalmente previsto per il loro pagamento.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rileva anche il differimento del termine di versamento disposto da un atto normativo secondario attuativo della legge, ove applicabile alla fattispecie concreta.
- La dichiarazione fiscale del professionista ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto costitutivo del credito contributivo.
- La individuazione del dies a quo della prescrizione è questione di diritto, rilevabile dal giudice sulla base dei dati di causa, senza vincolo alle sole allegazioni delle parti.
- L'eventuale sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede la prova dell'intenzionalità dell'occultamento.
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