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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13819/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per 107 giornate dell'anno 2014, allegando di aver svolto attività in forza di un rapporto di piccola colonia con una controparte privata e sostenendo che tale attività dovesse essere equiparata, ai fini previdenziali, al lavoro bracciantile, così da fondare anche il diritto all'indennità di disoccupazione agricola. I giudici di merito avevano però respinto la domanda ritenendo decisiva la violazione del divieto di subaffitto di cui all'art. 21 della legge n. 203 del 1982, qualificando la fattispecie come nullità assoluta del rapporto e senza accertare in concreto la sussistenza, l'effettività e la natura del rapporto di piccola colonia. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 21 l. n. 203/1982 e dell'art. 2164 c.c., sostenendo che non vi fosse un subaffitto, bensì un rapporto associativo di piccola colonia e che, comunque, il divieto di subaffitto sarebbe eccepibile solo dal locatore entro il termine di decadenza previsto; 2) omessa o insufficiente motivazione in relazione agli artt. 21 l. n. 203/1982 e 2162 c.c., per avere la Corte d'appello escluso in astratto la possibilità di un rapporto associativo consentito dall'ordinamento; 3) violazione degli artt. 112, 2126 e 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost., per avere il giudice di merito omesso di vagliare, con l'istruttoria richiesta, i requisiti in fatto dell'attività svolta e quindi il presupposto del rapporto previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto per quanto di ragione il primo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione. Ha affermato che il giudice di merito aveva errato nel fermarsi alla sola violazione del divieto di subaffitto e nel non compiere l'indagine necessaria sulla reale esistenza, durata e natura del rapporto di piccola colonia allegato a fondamento della pretesa previdenziale. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare in concreto la sussistenza e l'effettività del rapporto dedotto, nonché la sua conformità al modello legale, valutando anche le contestazioni dell'INPS circa i requisiti del rapporto, compreso quello della insufficiente redditività di cui all'art. 31 della legge n. 203 del 1982, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203

    La Corte evidenzia che il divieto di subaffitto non può essere assunto, da solo, come criterio decisivo quando in giudizio si controverte non della validità civilistica del contratto, ma dell'effettiva sussistenza di un rapporto di piccola colonia rilevante ai fini previdenziali; inoltre richiama che la violazione del divieto è azionabile dal locatore nei termini previsti.

  • art. 2164 c.c.

    È invocato dal ricorrente per sostenere la natura associativa del rapporto dedotto, contrapposta alla qualificazione di subaffitto data dalla Corte territoriale.

  • art. 2162 c.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della possibilità di un rapporto associativo di piccola colonia ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Viene dedotto per censurare l'omesso o insufficiente esame della motivazione sul punto decisivo della natura del rapporto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro processuale della censura di violazione di legge proposta con il terzo motivo.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    È richiamato per denunciare la pretesa omissione di pronuncia sulla reale sussistenza dei requisiti della piccola colonia.

  • art. 2126 c.c.

    È invocato dal ricorrente nel quadro della prospettazione del rapporto di fatto rilevante ai fini previdenziali.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per sostenere che l'accertamento dei fatti costitutivi del rapporto previdenziale doveva essere svolto nel rispetto del riparto dell'onere della prova.

  • art. 24 Cost.

    È invocato per lamentare la compromissione del diritto di difesa per l'omesso esame della prova richiesta.

  • art. 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203

    È richiamato dalla Corte di rinvio come parametro per verificare, in concreto, l'eventuale insufficiente redditività del fondo, elemento tipizzante della fattispecie di piccola colonia.

  • artt. 375 e 380-bis.1. cod. proc. civ.

    Sono richiamati per il rito camerale di decisione in cassazione.

Massime di principio

  • Quando la pretesa giudiziale è di natura previdenziale e presuppone l'esistenza di un rapporto agricolo tipico, il giudice di merito non può arrestarsi alla sola verifica della validità civilistica della scrittura o alla eventuale violazione di divieti contrattuali, ma deve accertare in concreto l'effettiva sussistenza, durata e natura del rapporto dedotto.
  • La qualificazione di un rapporto come subaffitto non può essere automaticamente trasposta su una diversa figura, quale un rapporto associativo agricolo, senza indagare i presupposti specifici della fattispecie invocata dalla parte.
  • Nel giudizio di legittimità, è censurabile la decisione che ometta di esaminare i fatti costitutivi decisivi della domanda, specie quando la controversia richieda un accertamento in fatto necessario ai fini del riconoscimento del diritto previdenziale.
  • L'accertamento della piccola colonia va compiuto iuxta propria principia, secondo i requisiti propri della disciplina agricola applicabile, e non mediante il solo richiamo a regole generali sulla nullità o sul divieto di subaffitto.
  • Se la questione decisiva riguarda l'effettività del rapporto allegato e i presupposti del diritto azionato, la controversia non può essere definita senza una verifica istruttoria concreta dei relativi elementi costitutivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileFamigliaPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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