Cassazione Civile, Ordinanza n. 10884/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Ministero ha impugnato il decreto della Corte d'appello che, decidendo sull'opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 contro il precedente decreto del magistrato designato, aveva solo parzialmente accolto l'opposizione e ridotto l'indennizzo pro capite a euro 2.800,00. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.c. per omessa pronuncia su diversi motivi dell'opposizione: liquidazione dell'indennizzo in favore di alcune parti asseritamente in qualità di eredi, errata stima del ritardo, mancata valutazione del periodo di sospensione e della complessità del procedimento, violazione dell'art. 2-bis, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 89 del 2001, nonché errata quantificazione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo perché il decreto impugnato era sostanzialmente privo di una reale decisione sui singoli motivi dell'opposizione: la Corte d'appello aveva esposto censure e ragioni in modo estremamente sintetico, ma aveva omesso di pronunciarsi su alcuni punti decisivi. Tale omissione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e un difetto di attività del giudice. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, affinché esamini integralmente l'opposizione del Ministero e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per indicare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ravvisando un'omessa pronuncia sui motivi di opposizione.
È la norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto emesso in tema di equa riparazione, oggetto della decisione impugnata e del successivo rinvio.
art. 2-bis, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 89 del 2001
È richiamato dal ricorrente come parametro violato nella quantificazione dell'indennizzo e nella valutazione dei criteri di liquidazione.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione o impugnazione, il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi ritualmente dedotti; l'omissione di anche solo alcuni motivi integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina cassazione della decisione.
- Una motivazione estremamente sintetica che non consenta di comprendere la decisione sui singoli capi di censura può tradursi in un vero e proprio difetto di decisione, oltre che di motivazione, quando risulti mancante la risposta ai punti decisivi devoluti.
- In materia di equa riparazione, i criteri di liquidazione dell'indennizzo e la valutazione di elementi come ritardo, sospensioni e complessità del procedimento devono essere effettivamente esaminati dal giudice dell'opposizione, non potendo essere trascurati senza incorrere in vizio della decisione.
Come è indicizzato
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