Cassazione Civile, Ordinanza n. 17433/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società, per l'anno d'imposta 2005, un avviso di accertamento relativo a costi contabilizzati come prestazioni di servizio infragruppo (consulenze rese dalla controllante per strategia commerciale, organizzazione, pianificazione, logistica, acquisti, affari finanziari e controllo direzionale), ritenuti non sufficientemente dettagliati e privi di parametri di valorizzazione nelle fatture. La controversia in Cassazione riguardava però la sanzione conseguente alla ripresa a tassazione. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che l'Ufficio non avesse interesse ad agire, poiché una rettifica del reddito di una controllata per costi addebitati dalla controllante, essendo entrambe nel medesimo consolidato fiscale, non avrebbe inciso sul reddito complessivo dell'unica dichiarazione del consolidato. L'Agenzia ha quindi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 109 e 117 TUIR, sostenendo che non sia consentita la compensazione di componenti di reddito tra società del consolidato in violazione delle regole di imputazione dei costi, e che ciascuna società resti soggetto autonomo ai fini della determinazione del proprio reddito d'impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che non è ammessa la compensazione di voci fiscalmente rilevanti tra società anche appartenenti al medesimo consolidato, se tale spostamento di oneri o compensi contrasta con l'art. 109 TUIR, poiché le regole di determinazione del reddito d'impresa di ciascuna società sono tassative e inderogabili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della legittimazione/interesse ad agire; la Corte ritiene errata la negazione di interesse dell'Ufficio fondata sul solo fatto dell'appartenenza delle società al consolidato fiscale.
Le regole di imputazione e determinazione dei componenti di reddito d'impresa sono tassative e inderogabili; non è consentito spostare oneri o compensi tra società del medesimo consolidato in modo da alterarne la corretta imputazione.
Richiamato unitamente all'art. 109 TUIR nel motivo di ricorso; la Corte lo considera nel quadro della disciplina del consolidato fiscale, senza attribuirgli una deroga alla regola di autonoma rilevanza delle componenti reddituali.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale non è consentita la neutralizzazione di una ripresa a tassazione mediante una compensazione interna tra società del gruppo, quando ciò comporti uno spostamento di costi o ricavi in violazione delle regole legali di imputazione dei componenti reddituali.
- Le società appartenenti al medesimo consolidato restano soggetti distinti ai fini della corretta determinazione del reddito d'impresa: l'appartenenza al consolidato non autorizza a rendere fungibili tra società componenti di reddito fiscalmente rilevanti.
- Le norme che disciplinano la determinazione del reddito d'impresa hanno natura tassativa e inderogabile; non è rimesso all'imprenditore, neppure in ambito di gruppo, allocare liberamente le voci di costo o di provento tra esercizi o tra società al fine di evitare effetti fiscali negativi.
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