Cassazione Civile, Ordinanza n. 32757/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un comodato senza durata determinata avente ad oggetto un'abitazione concessa in uso gratuito da una proprietaria a due occupanti. La comodante, dopo avere richiesto la restituzione del bene con raccomandata, agì ex art. 447 c.p.c. per ottenere la risoluzione del comodato, il rilascio dell'immobile e il risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo. I convenuti resistettero chiedendo il rigetto e proposero domanda riconvenzionale di usucapione per possesso ultraventennale/trentennale. Il Tribunale accolse la domanda della proprietaria, dispose il rilascio e condannò al risarcimento; la Corte d'appello rigettò l'impugnazione. In cassazione i soccombenti dedussero, con un unico motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di considerare le circostanze riferite dai testimoni di parte ricorrente. La Corte di cassazione ha però rilevato, in via preliminare, che il ricorso era improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; ha inoltre osservato che il motivo sarebbe comunque inammissibile per la presenza di una "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché non era stata depositata la copia autentica della sentenza della Corte d'appello impugnata, né tale sentenza risultava prodotta dalla controparte intimata. Ha anche rilevato che la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. sarebbe stata comunque inammissibile in presenza di doppia conforme, poiché i ricorrenti non avevano indicato specificamente le ragioni di fatto diverse tra la decisione di primo grado e quella di appello. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito l'intimato. Inoltre, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c., condannando i ricorrenti al pagamento di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
indica il rito utilizzato per la domanda originaria in materia di rilascio dell'immobile e risoluzione del comodato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo di ricorso per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto decisivo è soggetto ai limiti del vizio motivazionale riformulato.
richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la censura è stata prospettata come omesso esame delle testimonianze di parte.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso, salvo le eccezioni ricordate dalla Corte.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012.
legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata per la disciplina applicabile.
richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base di proposta del consigliere; la decisione conforme alla proposta ha comportato ulteriori conseguenze sanzionatorie.
norma sul rito camerale applicato per la trattazione del ricorso dopo richiesta dei ricorrenti di decisione.
art. 153, secondo comma, n. 2, c.p.c.
richiamato come possibile base per la rimessione in termini in caso di mancato deposito dovuto a malfunzionamento del sistema, evenienza non allegata nel caso concreto.
applicato, in conseguenza della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile se il ricorrente non deposita la copia autentica della sentenza impugnata, salvo che il provvedimento sia stato depositato dalla controparte o che la parte dimostri un impedimento tecnico e chieda tempestivamente la rimessione in termini.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente e non confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può superare i limiti processuali derivanti dalla mancata osservanza degli oneri di produzione e di specifica deduzione imposti per il giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
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