Cassazione Civile, Ordinanza n. 08161/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva agito per ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto di donazione del 20 luglio 2009 relativo a un immobile insistente su suolo comunale e per la restituzione del contributo pubblico percepito per la ricostruzione del fabbricato. I convenuti avevano resistito chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione del bene. I giudici di merito avevano accolto la domanda dell'ente, ritenendo che dai documenti emergesse il riconoscimento, da parte dei convenuti, della detenzione del bene in qualità di affittuari, incompatibile con il possesso uti dominus, e che non fosse maturato il termine per l'usucapione; avevano inoltre escluso l'acquisto del suolo per accessione invertita per difetto di buona fede e avevano affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla restituzione del contributo ex L. 219/1981. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che l'onere probatorio della proprietà fosse stato illegittimamente posto a loro carico e sostenendo di avere provato l'usucapione dell'intero immobile; 2) violazione dell'art. 37 L. 219/1981, assumendo la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda restitutoria del contributo; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., contestando la ritenuta tardività della domanda di accessione invertita e sostenendo che essa fosse comunque fondata sulle stesse allegazioni difensive.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di merito non era fondata su un mero criterio formale di riparto dell'onere della prova, ma su una valutazione complessiva degli elementi istruttori; ha inoltre confermato che le dichiarazioni dei ricorrenti, e in particolare quelle di uno di essi che si era qualificato affittuario/detentore, escludevano il possesso utile ad usucapire e che, comunque, non era decorso il termine per l'usucapione. Ha respinto il secondo motivo affermando che, per i contributi previsti dalla L. 219/1981 per la ricostruzione post-sisma, sia la domanda di erogazione sia quella di restituzione per mancanza dei presupposti rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non censurava la ratio decisiva di merito: l'esclusione dell'acquisto per accessione invertita per mancanza di buona fede, desunta da plurimi elementi documentali. Ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma sull'onere della prova è invocabile solo se il giudice abbia errato nel riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando la decisione derivi da una valutazione complessiva del materiale istruttorio e dall'accertamento dell'insussistenza del diritto vantato.
Le controversie relative ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, comprese le domande di restituzione per mancanza dei presupposti, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché incidono su diritti soggettivi e non su interessi legittimi.
La censura è inammissibile se investe solo profili di tardività della domanda senza confrontarsi con la autonoma ratio di merito che ha comunque escluso il fondamento della pretesa.
La questione di giurisdizione può essere decisa dalla sezione semplice quando sia già stata risolta dalle Sezioni unite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- L'art. 2697 c.c. non consente di censurare in cassazione una decisione che abbia negato il diritto sulla base di una valutazione complessiva delle prove: il vizio sussiste solo quando il giudice abbia effettivamente invertito l'onere della prova rispetto alla struttura dei fatti costitutivi ed impeditivi.
- Ai fini dell'usucapione, le dichiarazioni del preteso possessore che si qualifichi affittuario o detentore del bene sono incompatibili con il possesso uti dominus, salvo specifica prova di interversione del possesso.
- L'usucapione non può dirsi maturata se, alla data rilevante, non è decorso il termine legale richiesto, e tale rilievo resta decisivo anche a prescindere da ulteriori questioni sulla titolarità del bene.
- Per i contributi pubblici previsti dalla normativa post-sismica destinati alla ricostruzione o riparazione di immobili, le controversie sulla spettanza e sulla restituzione del beneficio appartengono al giudice ordinario quando la posizione del privato è qualificabile come diritto soggettivo.
- Una censura di violazione dell'art. 345 c.p.c. è inammissibile se non aggira la ratio decidendi sostanziale della sentenza impugnata e si limita a contestare la tardività formale di una domanda superata da un'autonoma statuizione di merito.
- L'accessione invertita richiede, tra gli altri presupposti, la buona fede del costruttore; la piena consapevolezza di edificare su suolo altrui esclude l'acquisto del fondo per tale via.
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