Cassazione Civile, Ordinanza n. 19421/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Due avvocate hanno chiesto, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011, la liquidazione giudiziale dei compensi per l'attività difensiva svolta in favore di una società in un giudizio civile, ottenendo dal Tribunale di Bergamo la condanna della società al pagamento di euro 10.248,99 oltre accessori, interessi legali dalla domanda e spese. Le professioniste hanno quindi proposto ricorso per cassazione contro la statuizione sugli interessi e sulla mancata attribuzione della rivalutazione monetaria. Con il primo motivo hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale applicato gli interessi legali invece degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, e per averne fatto decorrere la decorrenza dalla domanda giudiziale anziché dalla precedente messa in mora stragiudiziale del 29.6.2018 e dalle successive diffide. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme richiamate in tema di interessi e rivalutazione, sostenendo che il giudice non si era pronunciato sulla domanda di rivalutazione monetaria del credito professionale e che gli importi di parcella non erano stati contestati; hanno anche sostenuto che gli interessi moratori decorressero automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che la disciplina del D.Lgs. 231/2002 si applica anche ai contratti d'opera professionale e che, per i crediti professionali dell'avvocato, gli interessi moratori decorrono dalla messa in mora, che può coincidere con la domanda giudiziale o con una richiesta stragiudiziale di adempimento; ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva omesso di esaminare le diffide stragiudiziali specificamente indicate nel ricorso. Ha invece escluso la fondatezza della censura sulla pretesa automatica decorrenza degli interessi dalla scadenza e sulla dedotta omissione di pronuncia sulla rivalutazione, richiamando il principio per cui la contestazione dell'entità del credito non esclude la mora e gli interessi possono decorrere dalla domanda, almeno per la parte non contestata o risultante all'esito dell'accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il rito utilizzato per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali dell'avvocato; la successiva liquidazione giudiziale non esclude di per sé la mora del debitore.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro di legittimità motivazionale della sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza.
artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002
richiamati come base della disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, applicabile anche ai contratti d'opera professionale.
"il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"
la Corte lo interpreta nel senso che gli interessi moratori spettano salvo prova del debitore della non imputabilità del ritardo.
il quarto comma rinvia alla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali per il saggio degli interessi dalla domanda giudiziale, se le parti non lo hanno determinato.
gli interessi nei crediti professionali dell'avvocato decorrono dalla messa in mora, coincidente con domanda giudiziale o richiesta stragiudiziale di adempimento.
richiamato dalla ricorrente per dedurre omissione di pronuncia sulla rivalutazione monetaria.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti stragiudiziali di messa in mora.
richiamato nel secondo motivo in tema di maggior danno da ritardo e rivalutazione.
D.M. 31 ottobre 1985
richiamato dalle ricorrenti in tema di rivalutazione monetaria del credito professionale.
Massime di principio
- La disciplina degli interessi moratori prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 si applica anche ai crediti derivanti da contratto d'opera professionale, inclusi quelli dell'avvocato.
- Per i crediti professionali, la mora del debitore può decorrere dalla costituzione in mora stragiudiziale o dalla domanda giudiziale; non è necessario attendere la liquidazione giudiziale del compenso.
- La liquidità del credito non è condizione indefettibile della costituzione in mora: il debitore può essere in mora anche quando il credito sia ancora da quantificare, se è comunque in grado di stimarne l'ammontare con l'ordinaria diligenza.
- Se il credito è contestato solo in parte, gli effetti della costituzione in mora e degli interessi moratori operano almeno sulla parte non contestata o comunque risultante all'esito dell'accertamento giudiziale.
- Nel giudizio di legittimità fondato su atti stragiudiziali di messa in mora, è necessario che tali atti siano specificamente indicati e trascritti nel ricorso secondo l'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
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