Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35101/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 1995 e prorogato nel 2001. L'utilizzatore, dopo l'integrale esecuzione del rapporto, ha agito per far dichiarare la nullità del contratto assumendo che il tasso di interesse non fosse indicato nel testo contrattuale, fosse indeterminato e fosse inoltre usurario; ha chiesto la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite dalla società di leasing. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che il tasso fosse comunque determinabile e che l'usura non fosse configurabile, essendo il contratto anteriore alla L. n. 108/1996. La corte d'appello ha confermato il rigetto, osservando che le prestazioni erano determinate, che il tasso era ricostruibile tramite consulenza tecnica, che la disciplina di trasparenza bancaria risultava rispettata e che non residuava alcun margine di discrezionalità in capo al concedente. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione del giudicato interno e la falsa applicazione degli artt. 1277, 1284, 1346 c.c., nonché degli artt. 117 e 115 t.u.b., sostenendo: 1) che l'art. 1284 c.c. fosse astrattamente applicabile al leasing e che il tasso, non indicato nel contratto, non fosse determinabile ex ante, anche perché la ricostruzione del CTU era solo una delle possibili ipotesi; 2) che le norme di trasparenza bancaria impongono la conoscibilità preventiva del costo del credito e che la mancata indicazione del TAN non fosse sanata dal richiamo alle istruzioni della Banca d'Italia, riguardando quelle istruzioni il diverso tasso interno di attualizzazione (TIR/Tasso di leasing), non il TAN. Ha inoltre sostenuto che l'indeterminatezza derivasse anche dalla mancata fissazione del momento iniziale di decorrenza delle 95 rate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sul preteso giudicato interno, perché la decisione di primo grado non aveva affermato in modo specifico e incompatibile l'applicabilità dell'art. 1284 c.c., e comunque la questione era stata devoluta con l'appello. Quanto al merito, la Corte ha osservato che nel leasing la disciplina rilevante non è quella dell'art. 1284 c.c. in sé, ma quella dell'art. 117 t.u.b., che richiede l'indicazione del tasso e delle condizioni praticate; tale obbligo può ritenersi assolto anche quando il tasso sia determinabile per relationem mediante criteri ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, purché non rimessi alla discrezionalità unilaterale della società di leasing. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva ritenuto che i dati contrattuali consentissero una determinazione oggettiva del tasso, sicché la trasparenza dell'operazione doveva dirsi rispettata. La Corte ha inoltre chiarito che il richiamo a Cass. n. 12889/2021 non giovava al ricorrente, poiché quella pronuncia non esige l'indicazione numerica del TAN in ogni caso, ma ammette la determinabilità del costo del credito sulla base di criteri oggettivi. Infine, la censura relativa alla mancata indicazione del momento di inizio delle rate è stata ritenuta inammissibile perché introduceva una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente allegata come dedotta nei gradi di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1277 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la prestazione dovuta nel leasing fosse pecuniaria; la Corte non ne fonda la decisione, concentrandosi invece sulla disciplina specifica della trasparenza contrattuale.

  • art. 1284 c.c.

    La Corte rileva che, nel leasing, la questione non è tanto l'applicazione diretta della norma, quanto la determinabilità del tasso e la regola speciale dell'art. 117 t.u.b.; la determinazione per relationem è ammessa se il tasso è ricavabile da elementi oggettivi e non discrezionali.

  • art. 1346 c.c.

    È richiamato come parametro della determinabilità dell'oggetto del contratto: il tasso può dirsi determinabile anche tramite criteri esterni obiettivamente individuabili, senza necessità di indicazione numerica nel testo.

  • art. 117 t.u.b.

    È la norma centrale: impone la forma scritta e l'indicazione del tasso e delle condizioni praticate; l'obbligo è soddisfatto anche quando il tasso sia determinabile per relationem con criteri oggettivi. La sanzione sostitutiva opera solo nelle ipotesi di mancanza della pattuizione, non quando vi sia una pattuizione determinabile.

  • art. 115 t.u.b.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina bancaria al leasing; la Corte lo menziona solo nel quadro delle allegazioni difensive, senza fondare su di esso la decisione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per la censura sul giudicato interno; la Corte esclude che si sia formato un giudicato preclusivo sulla questione dell'applicabilità dell'art. 1284 c.c.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per la dedotta formazione del giudicato interno; la Corte lo ritiene non violato per le ragioni sopra dette.

  • art. 360 c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso; la Corte valuta le censure come in parte inammissibili e in parte infondate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 108/1996

    Richiamata per escludere la configurabilità dell'usura in relazione a un contratto anteriore alla sua entrata in vigore.

  • L. n. 154/1992

    Richiamata nel ragionamento sulla trasparenza economica e sulla conoscibilità preventiva delle condizioni contrattuali.

Massime di principio

  • Nel contratto di leasing la verifica della validità della clausola relativa agli interessi non si esaurisce nell'assenza o presenza del TAN nel testo, ma richiede di stabilire se il tasso sia comunque determinabile ex ante sulla base di criteri obiettivi e di elementi estrinseci richiamati dal contratto.
  • L'obbligo di indicazione del tasso previsto dall'art. 117 t.u.b. può dirsi rispettato anche mediante determinazione per relationem, purché il rinvio riguardi parametri oggettivamente individuabili e non rimessi alla volontà unilaterale del concedente.
  • La sanzione sostitutiva dell'art. 117, comma 7, t.u.b. opera nelle ipotesi di mancata pattuizione del tasso, non quando il tasso sia pattuito ma richieda un calcolo tecnico-matematico per essere ricavato dal complesso delle clausole contrattuali.
  • La mancata indicazione di un dato o di una questione non esaminata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, se il ricorrente non dimostra specificamente di averla dedotta nei gradi di merito.
  • La censura sul giudicato interno è infondata quando la decisione di primo grado non abbia statuito in modo inequivoco e incompatibile con la decisione di appello sulla medesima questione, oppure quando la parte abbia comunque devoluto il punto con l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLeasingMutuoImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.