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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27086/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società, di una deliberazione assembleare del condominio del 30 aprile 2009 relativa a lavori riguardanti la parte dell'edificio con ingresso da via Bottai 22. I giudici di merito hanno ritenuto che gli immobili della società facessero parte di un diverso condominio e, quindi, che la deliberazione non la riguardasse direttamente, escludendone l'interesse ad agire. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1137 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che l'interesse a impugnare una delibera condominiale per vizi formali sussisterebbe anche a prescindere da una concreta incidenza sulla posizione del singolo condomino; 2) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., contestando che il proprio interesse fosse stato fondato soltanto sulla tardiva notificazione della delibera, e lamentando che il giudice di merito avesse eluso il sindacato richiesto sulla delibera; 3) violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c.; 4) censura sulle spese di lite, ritenuta dalla Corte priva di autonoma qualità censoria perché costruita sul presupposto, non riconosciuto, della vittoria della ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'interesse all'impugnazione ex art. 1137 c.c. richiede comunque che la delibera sia idonea a incidere sulla posizione del soggetto rispetto all'ente di gestione; nel caso concreto tale interesse era stato escluso poiché gli immobili della società appartenevano a un altro condominio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto del primo. Il quarto motivo è stato ritenuto inidoneo a integrare una censura autonoma. Nulla è stato disposto sulle spese perché il condominio è rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    L'interesse all'impugnazione della delibera condominiale per vizi formali non dipende da un pregiudizio concreto già verificatosi, ma richiede comunque che la deliberazione sia idonea a incidere sulla posizione del condomino nei confronti dell'ente di gestione.

  • art. 100 c.p.c.

    L'azione è ammissibile solo in presenza di un interesse ad agire concreto e attuale; tale interesse è stato escluso perché la deliberazione non riguardava la società ricorrente, i cui immobili appartenevano a un diverso condominio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura proposta è stata ritenuta assorbita, poiché il ricorso è stato respinto sul difetto di interesse ad agire.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura è rimasta assorbita dall'esito del primo motivo.

  • art. 346 c.p.c.

    La censura è rimasta assorbita dall'esito del primo motivo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il controllo di inammissibilità va svolto su ciascun motivo, e consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si riveli inconsistente alla luce di un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione della deliberazione condominiale è ammissibile solo se il soggetto che la propone è titolare di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ossia se la delibera è idonea a incidere sulla sua posizione giuridica nei confronti dell'ente di gestione.
  • L'interesse a impugnare una delibera condominiale per vizi formali non richiede la prova di un danno già attuale, ma non può essere affermato in astratto: occorre pur sempre un collegamento della delibera con la sfera giuridica dell'impugnante.
  • Se difetta il presupposto dell'interesse ad agire, i motivi che presuppongono la legittimazione sostanziale o processuale restano assorbiti.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo meramente consequenziale le spese di lite, senza una specifica autonoma censura sulla statuizione impugnata, non ha autonoma consistenza censoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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