Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07865/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di un sinistro avvenuto di notte in una strada comunale, un motociclista impattava contro un'aiuola spartitraffico in cemento sita presso una rotatoria e riportava gravissime lesioni. I genitori del danneggiato, uno dei quali anche amministratore di sostegno del figlio, chiedevano la condanna del comune e della compagnia assicuratrice al risarcimento integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, invocando la responsabilità del comune ex art. 2051 c.c. quale custode della strada. In primo grado la domanda veniva respinta perché il tribunale riteneva che l'incidente fosse dipeso esclusivamente dallo stato di ebbrezza e dall'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del motociclista, oltre che dalla sua guida gravemente imprudente. In appello l'originaria attrice vedeva confermata la decisione. In cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione del contraddittorio e delle norme processuali perché la sentenza di primo grado si sarebbe fondata su documenti penali prodotti tardivamente dai convenuti; 2) violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., sostenendosi la sussistenza dei presupposti della responsabilità da cose in custodia per le condizioni del luogo del sinistro, descritto come strada non illuminata con aiuola non illuminata e non presegnalata; 3) riproposizione condizionata dei motivi di appello sulla quantificazione del danno e sulle spese, da esaminare solo se accolti i primi due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la sentenza d'appello aveva dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di gravame per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e che il ricorso non aveva censurato tale autonoma ratio decidendi, limitandosi a contestare la rilevanza dei documenti penali. Ha inoltre osservato che la doglianza investiva una motivazione svolta ad abundantiam, priva di decisività e quindi non impugnabile per difetto di interesse. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura, pur formalmente rubricata come violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., in realtà mirasse a ottenere una nuova valutazione del merito e un diverso apprezzamento delle prove, operazione estranea al giudizio di legittimità; ha ricordato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia ripartito l'onere della prova in modo errato rispetto ai fatti costitutivi e alle eccezioni. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, perché subordinato all'accoglimento dei primi due. Il ricorso è quindi stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del dedotto vizio del contraddittorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica critica alla ratio decidendi.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 111 Cost. sul tema del contraddittorio; la Corte non entra nel merito perché il motivo non colpisce la ratio della decisione impugnata.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla produzione documentale tardiva; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di appello; la Cassazione ha ritenuto che il ricorso non censurasse tale autonoma ratio decidendi.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per fondare la responsabilità del custode della strada; la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice ha attribuito l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando quest'ultima si fondi su una declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità.
  • Non è ammissibile censurare in cassazione una motivazione meramente ad abundantiam, poiché essa non ha carattere decisivo e non radica un interesse all'impugnazione.
  • La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. è scrutinabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia effettivamente invertito l'onere della prova; non è consentito usare tale censura per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere fatta valere in cassazione tramite una contestazione meramente fattuale della decisione di merito, quando il ricorrente si limiti a proporre una versione alternativa del sinistro e delle prove acquisite.
  • Le censure condizionate o derivate restano assorbite se vengono respinti i motivi cui sono subordinate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.