Cassazione Penale, Sentenza n. 34732/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Giudice di Pace, condannando il ricorrente per diffamazione. Il ricorso contestava in particolare: 1) la violazione dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. e dell'art. 606 cod. proc. pen. per non aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale in appello nonostante la riforma in pejus basata su diversa valutazione delle prove dichiarative; 2) la utilizzabilità di atti e sommarie informazioni provenienti da un fascicolo originario, ritenuti dal ricorrente parte di un diverso procedimento e quindi non utilizzabili.
La decisione
La Corte ha rilevato in primo luogo che il reato contestato è estinto per prescrizione (termine calcolato dal 14/12/2013 con sospensioni istruttorie e per emergenza COVID, estinzione alla data del 16/10/2021). Per gli effetti penali la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio a causa dell'estinzione per prescrizione. Quanto agli effetti civili, la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello: il giudice di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'esame dei testi e della persona offesa quando ha riformato l'assoluzione in senso sfavorevole sulla base di diversa valutazione delle prove dichiarative. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata anche agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata come una delle fattispecie contestate (minaccia); utilizzata come riferimento alla data del tempus commissi delicti nel calcolo della prescrizione
Norma richiamata come fattispecie contestata (diffamazione); la condanna in appello riguardava questo reato
Richiamato in relazione alle circostanze aggravanti o alla disciplina applicabile alla diffamazione nel capo di imputazione
art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
"Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"
La Corte ha interpretato e applicato la norma come obbligo di rinnovazione istruttoria quando l'appello del PM mira a riformare una assoluzione basata su prove dichiarative; l'omissione configura lesione del diritto di difesa e può determinare la nullità
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. b) e c) e comma 2-bis)
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione utilizzabili. La sentenza precisa i limiti del ricorso per Cassazione per sentenze di competenza del Giudice di pace (comma 2-bis) e le lettere invocate per censurare la motivazione e la violazione di norme processuali
Richiamato per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e per affermare che Cassazione può dichiarare l'estinzione quando il ricorso non è inammissibile
Indicato come obbligo del giudice di legittimità di esaminare il fondamento dell'azione civile quando è stata pronunciata condanna al risarcimento e verificare gli elementi della fattispecie penale
Richiamato quale base normativa per il rinvio della decisione agli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello
Richiamato in ordine all'obbligo di motivazione; la possibile mancanza o apparenza della motivazione può integrare vizio deducibile in Cassazione nei limiti consentiti
Richiamato in relazione al canone del giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" che ispira la necessità della rinnovazione dell'istruttoria in appello
art. 178 lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.
Richiamati come richiamo alla nullità di ordine generale non assoluta derivante dalla lesione del diritto di difesa (ricaduta per omissione della rinnovazione)
Citato nel racconto dei fatti per spiegare che il PM avrebbe potuto procedere in udienza per l'acquisizione di ulteriori contestazioni ma che la vicenda procedurale ha avuto sviluppo diverso
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 e d.lgs. n. 11/2018
Richiamati per ricordare la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione per le sentenze relative a reati di competenza del Giudice di pace, come introdotta dal d.lgs. n. 11/2018
legge n. 103/2017 art. 1 comma 58
Norma della riforma processuale che ha introdotto il comma 3-bis all'art. 603 cod. proc. pen.; la sentenza ricostruisce la volontà del legislatore nel recepire principi della Corte EDU
d.l. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83 comma 4
Citato ai fini del calcolo della prescrizione per la sospensione dei termini durante il periodo emergenziale COVID-19
Massime di principio
- Se il pubblico ministero impugna una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa e il giudice di appello intende riformare la decisione in senso sfavorevole all'imputato, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 comma 3-bis; l'omissione può comportare nullità per violazione del diritto di difesa.
- La Corte di Cassazione, quando rileva l'intervenuta prescrizione del reato e il ricorso non è manifestamente inammissibile, pronuncia l'estinzione del reato senza rinvio per gli effetti penali; tuttavia, se persistono statuizioni civili (risarcimento), la Corte valuta se sussistono vizi che impongano il rinvio per gli effetti civili.
- In caso di riforma in appello basata su diversa valutazione delle prove dichiarative, il giudice di appello ha l'obbligo di motivazione rafforzata: deve esporre le linee del proprio ragionamento probatorio e confutare i punti più rilevanti della motivazione del primo giudice.
- Quando la rinnovazione della prova orale non è prevista (es. appello della parte civile o riforma solo per effetti civili), la parte può comunque dedurre in Cassazione vizi di motivazione ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ma i limiti del ricorso per sentenze del Giudice di pace (art. 606 co. 2-bis) restringono i mezzi di censura possibili.
- Nei calcoli prescrizionali bisogna tenere conto delle sospensioni (es. rinvii per impedimenti difensori, sospensioni per emergenza sanitaria), che possono prorogare la data di estinzione del reato e incidere sulla declaratoria di estinzione in sede di legittimità.
- Se la sentenza di appello presenta vizi di motivazione sul punto della responsabilità civile collegata al fatto penale, la Corte può annullare la statuizione civile e rinviare al giudice civile competente in grado d'appello per assicurare la valutazione completa degli elementi probatori.
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