Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34818/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La parte civile aveva chiesto alla Corte d'appello l'indennizzo ex legge Pinto per la non ragionevole durata di un processo penale nel quale si era costituita il 15 aprile 2014 e definito con sentenza del giudice di pace del 23 luglio 2018. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo: che, per la parte civile, il processo rilevasse solo dalla costituzione; che fosse necessario, a pena di inammissibilità, l'esperimento dell'istanza acceleratoria introdotta nel 2012; e che, comunque, andassero sottratti i rinvii richiesti dalla difesa della parte. In sede di ricorso per cassazione, venivano dedotti quattro motivi: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001, per contrasto con l'art. 6 CEDU, nella parte in cui fa decorrere il processo della parte civile dalla costituzione; (2) violazione degli artt. 6 e 13 CEDU e della l. n. 89/2001 per l'inammissibilità fondata sul mancato deposito dell'istanza acceleratoria; (3) violazione delle norme sulla ragionevole durata e vizio motivazionale per avere la Corte territoriale scomputato automaticamente i rinvii chiesti dalla difesa senza verificare se fossero dilatori o giustificati; (4) violazione dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. per la condanna della parte ricorrente a euro 1.965,00 per responsabilità aggravata, senza specificare se fosse integrata mala fede o colpa grave e sulla base di una valutazione ritenuta erronea circa l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi: ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sul dies a quo per la parte civile, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 249/2020; ha dichiarato assorbito il secondo motivo nel rigetto del terzo; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che i rinvii chiesti dalla difesa potevano essere correttamente addebitati alla parte quando siano espressione di negligenza o intento dilatorio, e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva logicamente ricondotto la stasi processuale alla reiterazione di richieste non giustificate. Ha invece accolto il quarto motivo: ha affermato che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un effettivo accertamento di mala fede o colpa grave e che, se il giudice si limita ad affermarlo in modo meramente enunciativo, la norma è falsa applicata; inoltre, quando la colpa sia ricollegata solo alla macroscopica erroneità giuridica della pretesa, il relativo giudizio è censurabile in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente alla condanna per responsabilità aggravata, che è stata eliminata; sono state compensate le spese del giudizio di cassazione e confermata la regolazione delle spese del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    Le posizioni della persona offesa nelle indagini preliminari sono normalmente estranee al novero del 'diritto di carattere civile in causa'; per la parte civile il tema del dies a quo è stato ricondotto alla disciplina della Corte costituzionale, che ha escluso il contrasto della norma denunciata con la Convenzione.

  • art. 117 Cost.

    È il parametro costituzionale evocato per il sindacato di conformità della legge interna alla CEDU.

  • art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001

    Per la parte civile il processo si considera iniziato con la costituzione in giudizio; la questione di legittimità costituzionale relativa a tale previsione è stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale.

  • art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012

    Ha introdotto l'istanza acceleratoria quale rimedio preventivo la cui mancata presentazione era stata posta dalla Corte territoriale a pena di inammissibilità.

  • L. n. 89/2001

    È la disciplina dell'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura contro l'inammissibilità fondata sull'omesso deposito dell'istanza acceleratoria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Evocato per denunciare un vizio motivazionale del provvedimento impugnato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata presuppone un accertamento effettivo di mala fede o colpa grave; non basta un'affermazione meramente apparente o formulaica, e il giudizio è sindacabile se la colpa è ricostruita solo come erronea prospettazione giuridica.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di ricorso invocato per l'anomalia motivazionale del provvedimento.

Massime di principio

  • Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il tempo precedente alla costituzione della parte civile non rileva ai fini del computo del ritardo riferibile a quella parte, quando la norma speciale stabilisce che per essa il processo si considera iniziato con la costituzione.
  • I rinvii richiesti dalla parte non si scomputano automaticamente: essi vanno imputati alla parte solo nei limiti in cui risultino espressivi di intento dilatorio, negligenza o abuso del diritto di difesa; negli altri casi possono restare addebitabili all'organizzazione giudiziaria.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone un accertamento effettivo e non meramente assertivo della mala fede o della colpa grave della parte soccombente.
  • Quando la condanna ex art. 96 c.p.c. è fondata esclusivamente sulla pretesa manifesta infondatezza o inammissibilità giuridica della domanda, il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione perché implica valutazioni di diritto.
  • Non integra di per sé mala fede o colpa grave la proposizione di una domanda che abbia richiesto un intervento chiarificatore della Corte costituzionale e che non risulti palesemente contraria al diritto vivente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.