Cassazione Civile, Ordinanza n. 24024/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme derivanti da rapporti bancari intrattenuti da un soggetto poi indicato come debitore principale (conto corrente, un mutuo chirografario, un conto anticipi e due mutui fondiari). A garanzia di parte dei rapporti erano state prestate fideiussioni. Gli intimati hanno proposto opposizione al decreto; il Tribunale ha revocato il decreto nei confronti di una delle fideiubenti e rigettato l'opposizione degli altri. In appello, la Corte territoriale ha accolto l'impugnazione della fideiubente Carolina Mallegni revocando il decreto nei suoi confronti e ha respinto l'appello del debitore principale. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha denunciato travisamento del contenuto oggettivo della prova, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non provata la proposizione, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, di istanze stragiudiziali o giudiziali nei confronti del debitore principale, quando invece la banca avrebbe inviato comunicazioni idonee; (2) ha denunciato violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse accolto integralmente l'appello della fideiubente nonostante avesse ritenuto infondati il primo e il terzo motivo di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il dedotto travisamento del contenuto oggettivo della prova non era stato veicolato attraverso il corretto paradigma processuale: se il fatto probatorio non era stato oggetto di dibattito tra le parti, il rimedio era eventualmente la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.; se invece si fosse trattato di omesso esame di un fatto decisivo, mancava comunque la necessaria decisività e specificità. Quanto alla comunicazione del 13 maggio 2015, la Corte ha osservato che, per come riportata nel ricorso, essa era una lettera di recesso/revoca e non una richiesta di pagamento, e quindi non dimostrava l'adempimento dell'onere richiesto dall'art. 1957 c.c.; inoltre non risultava specificamente dedotto che la ricezione di tali comunicazioni fosse stata oggetto di contraddittorio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'appello della fideiubente era stato correttamente accolto perché la mancata prova dell'attivazione della banca entro il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c. era di per sé assorbente e giustificava la revoca del decreto e il rigetto della pretesa, rendendo irrilevanti le altre censure di appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata.
Norme richiamate
La garanzia fideiussoria si estingue se il creditore non propone le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione; la Corte considera necessaria la prova dell'effettiva attivazione tempestiva del creditore nei confronti del debitore principale.
Gli atti unilaterali recettizi producono effetto quando pervengono nella sfera di conoscenza del destinatario; la mera spedizione non è sufficiente se non risulta il recapito.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non integra, di regola, un error in procedendo deducibile come nullità della sentenza nei termini prospettati dalla ricorrente.
Il travisamento può essere denunciato, ove ne ricorrano i presupposti, come omesso esame di fatto decisivo; nel caso di specie la censura non era ammissibile perché mancavano i requisiti di decisività e di specifica deduzione del fatto.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando riguardi un fatto estraneo al dibattito processuale, trova il suo rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto.
La censura di ultrapetizione o omessa pronuncia è esclusa quando la decisione impugnata ha effettivamente esaminato i motivi di appello, anche se uno di essi è stato assorbito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Non sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria quando il dispositivo è coerente con la motivazione e il percorso argomentativo è intellegibile.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento della censura; la mancata specificazione del fatto processuale rilevante impedisce di scrutinare il dedotto travisamento.
La Corte esclude la condanna aggravata perché il giudizio non è stato definito in piena conformità alla proposta del consigliere delegato.
La decisione è assunta nel procedimento camerale accelerato; la Corte richiama la proposta del consigliere delegato ma non la segue integralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, è dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione come nullità della sentenza: occorre individuare il corretto rimedio processuale, che può essere l'omesso esame di un fatto decisivo oppure, se il fatto non è stato oggetto di contraddittorio, la revocazione per errore di fatto.
- Quando si invoca il mancato rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte della banca creditrice, non basta allegare l'invio di una comunicazione al debitore principale: occorre dimostrare che, entro il termine semestrale, siano state effettivamente proposte istanze di pagamento o comunque iniziative idonee verso il debitore principale secondo il contenuto richiesto dalla norma e dalla pattuizione derogatoria.
- Ai fini degli atti recettizi, la rilevanza giuridica è collegata al recapito nella sfera di conoscenza del destinatario e non al mero invio della comunicazione.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando una questione è stata implicitamente o esplicitamente assorbita da una ratio decisiva che rende irrilevanti le altre censure; l'assorbimento non equivale a mancata decisione in senso sostanziale.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del 'minimo costituzionale': non ogni incongruenza o sintesi argomentativa integra nullità, essendo necessaria un'anomalia motivazionale radicale e riconoscibile dal testo della sentenza.
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