Cassazione Civile, Ordinanza n. 25407/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2015, notificato alla società estera esercente la raccolta di scommesse senza concessione e alla titolare di un Centro Trasmissione Dati operante per suo conto, quali coobbligate in solido, con applicazione delle relative sanzioni. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso solo quanto alla quantificazione del tributo e delle sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto sia l'appello principale dell'Amministrazione sia l'appello incidentale delle contribuenti, ritenendo applicabile per il 2015 il metodo di calcolo previsto dall'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, anziché il metodo forfetario del triplo della media provinciale previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, la cui decorrenza era stata posticipata al 1° gennaio 2016 dall'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015. L'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha contestato l'applicazione del criterio di calcolo precedente, sostenendo che per i soggetti non regolarizzati né nel 2015 né nel 2016 il metodo forfetario avrebbe dovuto operare anche per il 2015; con il secondo ha denunciato che il giudice tributario, avendo rilevato l'illegittimità sostanziale dell'atto per l'erroneità del metodo di determinazione dell'imponibile, avrebbe dovuto rideterminare direttamente imposta e sanzioni, anziché demandarne il calcolo all'Amministrazione. Le contribuenti, con ricorso incidentale, hanno dedotto l'omessa pronuncia sulla disciplina della responsabilità solidale del bookmaker, la contrarietà della disciplina al diritto dell'Unione europea e ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e tutela dell'affidamento, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, nonché l'applicabilità dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha disatteso la richiesta di trattazione in pubblica udienza, ritenendo consolidati i principi applicabili. Ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, confermando che per l'anno d'imposta 2015 si applica il metodo di calcolo previsto dall'art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, mentre il metodo forfetario del triplo della media provinciale, introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014 e modificato dall'art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, opera dal 1° gennaio 2016 per tutti i soggetti non regolarizzati, senza dipendere dalla loro adesione alla procedura di regolarizzazione. Ha accolto il secondo motivo, qualificandolo come violazione di legge, poiché il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito e, quando l'atto impositivo è invalido per ragioni sostanziali, il giudice deve determinare direttamente l'importo dovuto entro i limiti delle domande, non potendo rimettere la quantificazione all'Amministrazione né pronunciare una condanna indeterminata. Ha dichiarato inammissibile il motivo incidentale relativo all'omessa pronuncia sulla disciplina della responsabilità del bookmaker, poiché non era stato indicato dove e quando la questione fosse stata sollevata nei precedenti gradi. Ha rigettato gli ulteriori motivi incidentali, ritenendo legittima la responsabilità solidale del titolare del Centro Trasmissione Dati e del bookmaker estero, compatibile la disciplina con il diritto unionale e insussistente, per l'anno 2015, l'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014
Procedura di regolarizzazione degli operatori non collegati al totalizzatore nazionale
Disciplina la regolarizzazione degli operatori che raccolgono scommesse in Italia senza collegamento al totalizzatore nazionale.
art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014
L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta
Prevede il metodo forfetario di determinazione dell'imposta per i soggetti non regolarizzati o decaduti dalla regolarizzazione, applicabile, dopo la modifica del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015
Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Ha prorogato di un anno sia i termini della regolarizzazione sia la decorrenza del metodo forfetario, sicché per il 2015 continua ad applicarsi il precedente metodo di calcolo.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011
In mancanza di tali elementi ... l'Ufficio ... determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia
Per l'anno 2015 costituisce il criterio applicabile alla determinazione dell'imposta relativa a scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, mediante accertamento documentale o induttivo e applicazione dell'aliquota massima.
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998
Individua l'aliquota massima richiamata per la determinazione dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010
La disciplina è stata interpretata nel senso della sussistenza dei presupposti dell'imposta e della responsabilità solidale paritetica tra il titolare della ricevitoria o del Centro Trasmissione Dati e il bookmaker estero privo di concessione.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Interpretato nel senso che il giudice tributario non può pronunciare una condanna indeterminata né demandare all'Amministrazione la successiva quantificazione dell'imposta quando l'atto è invalido per ragioni sostanziali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ha consentito di qualificare il motivo concernente la mancata rideterminazione del tributo come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per i motivi concernenti errori processuali e omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Invocato dalle contribuenti per denunciare l'omessa pronuncia, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificazione della precedente deduzione.
art. 8, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in tema di esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa.
art. 5, commi 1 e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamati in materia di responsabilità e sanzioni tributarie; per l'anno 2015 non è stata riconosciuta l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa.
art. 10, legge n. 212 del 2000
Richiamato in tema di tutela dell'affidamento e di obiettiva incertezza normativa, ritenuta insussistente per il periodo successivo alla disciplina interpretativa del 2010.
art. 56 TFUE
La Corte ha escluso che la disciplina dell'imposta unica determini una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi.
art. 267, terzo comma, TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché le questioni erano già state esaminate e definite dalla giurisprudenza unionale e nazionale.
art. 3 Cost.
Richiamato con riguardo alla questione di legittimità costituzionale della base imponibile forfetaria, ritenuta manifestamente infondata.
art. 53 Cost.
La determinazione forfetaria è stata ritenuta compatibile con il principio di capacità contributiva, anche perché ammette la prova contraria.
art. 97 Cost.
La disciplina è stata ritenuta compatibile con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro interpretativo del divieto di pronunce di condanna indeterminate nel processo tributario.
art. 6 CEDU
Richiamato insieme agli artt. 111 Cost. e 47 CDFUE nell'interpretazione del divieto di condanna indeterminata.
art. 47 CDFUE
Richiamato quale parametro di effettività della tutela giurisdizionale tributaria.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
La Corte ha escluso che l'imposta unica sulle scommesse abbia natura armonizzata o contrasti con la disciplina IVA e ha escluso profili di doppia imposizione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ha comportato l'obbligo, per le ricorrenti incidentali, del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una modifica legislativa proroga sia il termine per una procedura di regolarizzazione sia la decorrenza di un nuovo criterio di determinazione dell'imposta, la proroga del criterio opera dalla nuova data per tutti i soggetti cui la disciplina si riferisce, indipendentemente dall'adesione alla regolarizzazione entro il termine prorogato.
- Per i periodi d'imposta anteriori alla nuova decorrenza espressamente stabilita dal legislatore, resta applicabile il precedente metodo di determinazione dell'imposta, anche nei confronti degli operatori che non abbiano aderito alla procedura di regolarizzazione.
- Nel processo tributario, che ha natura di giudizio di impugnazione-merito, il giudice che ravvisi l'illegittimità sostanziale dell'atto impositivo deve determinare direttamente il tributo e le sanzioni dovuti, nei limiti delle domande e degli elementi acquisiti, senza demandarne la quantificazione successiva all'Amministrazione e senza emettere una condanna indeterminata.
- L'imposta unica sulle scommesse può gravare sia sul titolare nazionale del punto di raccolta sia sul bookmaker estero privo di concessione per il quale il punto opera, secondo un rapporto di solidarietà paritetica, quando sussistono i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell'imposizione.
- La determinazione forfetaria della base imponibile mediante il triplo della media provinciale costituisce un accertamento induttivo su base presuntiva e non impedisce al contribuente di fornire la prova dell'effettivo ammontare delle giocate.
- L'imposta unica sulle scommesse non ha natura sanzionatoria e si applica agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia indipendentemente dal luogo di stabilimento, senza che ciò integri di per sé una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi.
- Per le sanzioni relative a periodi d'imposta successivi alla disciplina che ha chiarito il regime applicabile non ricorre l'obiettiva condizione di incertezza normativa idonea a escludere la responsabilità sanzionatoria.
- Un motivo di ricorso per omessa pronuncia è inammissibile quando il ricorrente non indica specificamente in quale atto e in quale fase del giudizio di merito la questione asseritamente non esaminata sia stata dedotta.
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