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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05363/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/06/2024 deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso mirava ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, sostenendo che il diniego del beneficio fosse illegittimo. Dal testo emerge che il procedimento riguardava un reato stradale, con richiamo all'art. 116, comma 15, del Codice della strada, ma la sentenza non consente di ricostruire ulteriormente i fatti concreti oltre alla contestazione e alla questione sulle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, che aveva negato le attenuanti generiche valorizzando non solo i precedenti penali dell'imputato, ma anche l'assenza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, C.d.S.

    La norma è richiamata come base della contestazione originaria; il ricorso censura la mancata concessione delle attenuanti generiche in relazione al reato stradale contestato, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione sostanziale.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno solo degli elementi indicati dalla norma, ritenuto prevalente, anche con riferimento alla personalità del colpevole e alle modalità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/6/2000

    È richiamata per escludere la non debenza della sanzione pecuniaria quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico derivante dalla mera assenza di elementi negativi nella personalità dell'imputato, ma richiede la presenza di elementi positivi di meritevolezza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indichi plausibili ragioni di rigetto, senza necessità di confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa o emergenti dagli atti.
  • Il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche anche su un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente ai fini del giudizio di meritevolezza.
  • I precedenti penali dell'imputato possono da soli legittimare il diniego delle attenuanti generiche, perché consentono un giudizio negativo sulla personalità del colpevole.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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