Cassazione Penale, Ordinanza n. 36299/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Il ricorso articolava quattro censure: la prima contestava la valutazione di strumentalità e inattendibilità della versione resa nell'interrogatorio circa la prosecuzione dell'attività illecita con stupefacente non rinvenuto mesi prima, sostenendo che tale circostanza fosse compatibile con i tempi e con i precedenti rinvenimenti; la seconda censurava l'esclusione dell'uso condiviso con il figlio della sostanza sequestrata, assumendo la comune disponibilità dello stupefacente; la terza contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo ingiustificato il giudizio sfavorevole sulla condotta processuale; la quarta contestava la recidiva, ritenendola non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze riproduttive di censure già esaminate e confutate in appello, o comunque generiche e manifestamente infondate, poiché basate su una diversa lettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze investivano valutazioni di merito della Corte d'appello, sorrette da motivazione logica e non illogica: la dichiarazione dell'imputato è stata ritenuta strumentale e inverosimile; la detenzione esclusiva della droga è stata desunta dal rinvenimento di tutto lo stupefacente, del materiale per il confezionamento e del bilancino nella camera da letto dell'imputato, senza elementi di comune titolarità con il figlio; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato valorizzando la condotta processuale dell'imputato, che aveva accusato il figlio della comune detenzione di parte della droga, senza alcun serio segno di rielaborazione; la recidiva è stata confermata per la presenza di plurimi precedenti, anche nel quinquennio, e per la maggiore pericolosità sociale desunta dalla consistenza dei precedenti. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sostanza stupefacente rinvenuta, insieme agli strumenti per il confezionamento, è stata ritenuta destinata allo spaccio.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate anche in ragione della condotta processuale dell'imputato, se ritenuta non meritevole di favorevole apprezzamento.
La recidiva può essere confermata valorizzando plurimi precedenti penali, anche ravvicinati nel tempo, e la conseguente maggiore pericolosità sociale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e abbia già confutato le censure proposte.
- La destinazione allo spaccio può essere desunta dal rinvenimento congiunto di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento in dosi e bilancino di precisione, specie se tutto è collocato nell'ambiente nella disponibilità esclusiva dell'imputato.
- L'esclusione dell'uso personale o della comune detenzione con terzi può fondarsi sull'assenza di elementi oggettivi di comproprietà o di disponibilità condivisa del bene sequestrato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una valutazione negativa della condotta processuale e dall'assenza di segnali di consapevole revisione critica del fatto.
- La recidiva può essere ritenuta sulla base dei precedenti penali e della loro consistenza complessiva, ove da essi emerga una maggiore capacità a delinquere o pericolosità sociale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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