Cassazione Civile, Ordinanza n. 14421/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che, in una controversia su un avviso di accertamento relativo all'anno 2011, aveva confermato solo in parte il recupero di maggiori dazi e dell'IVA all'importazione. La pretesa nasceva dall'inclusione nel valore delle merci importate dei diritti di licenza (royalties) corrisposti a un terzo licenziante per l'uso di marchi e diritti di proprietà intellettuale e industriale. Il giudice di merito aveva ritenuto che l'IVA all'importazione non fosse dovuta, perché già regolarizzata dalla società importatrice mediante meccanismo di inversione contabile (reverse charge), con emissione di autofatture e loro annotazione nei registri IVA. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 211 della Direttiva 2006/112/CE, sostenendo che l'IVA all'importazione, calcolata sul valore doganale comprensivo delle royalties, dovesse essere versata al momento dello sdoganamento quale diritto di confine, senza alternativa con l'assolvimento tramite autofattura, e che quindi il reverse charge non potesse escludere il pagamento dell'IVA all'importazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l'IVA all'importazione, pur non essendo un diritto di confine e pur essendo estranea all'obbligazione doganale, condivide con i dazi il fatto generatore e l'esigibilità connessi all'importazione e, per questo, segue le procedure proprie dei diritti di confine. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'IVA all'importazione si inserisce nel sistema generale dell'IVA e può essere assolta anche mediante reverse charge, che non è di per sé un meccanismo elusivo o frodatorio. La CTR, avendo accertato che le autofatture erano state emesse e registrate, aveva correttamente escluso la debenza dell'IVA all'importazione già regolarizzata, pur confermando la maggiore IVA derivante dall'aumento della base imponibile per effetto delle royalties. Nulla è stato disposto sulle spese, perché le società intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione soccombente rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata incardinata come dedotta violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972
L'IVA all'importazione è collegata al meccanismo doganale e segue le procedure proprie dei diritti di confine; tuttavia può essere assolta anche tramite il sistema contabile dell'inversione contabile.
art. 211 della Direttiva 2006/112/CE
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi dell'obbligo di pagamento all'importazione; la Corte ha respinto la lettura che escludesse il reverse charge.
art. 201 del reg. n. 2913/92
L'obbligo di versamento dell'IVA all'importazione, in occasione della dichiarazione doganale, incombe sul dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, sulla persona per conto della quale è presentata la dichiarazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- L'IVA all'importazione non è un diritto di confine in senso proprio, ma è tributariamente distinta dall'obbligazione doganale pur condividendone il fatto generatore e l'esigibilità connessi all'importazione.
- Poiché l'IVA all'importazione si inserisce nel sistema unitario dell'IVA, può essere assolta anche mediante reverse charge, se il tributo è stato regolarizzato con emissione e registrazione delle autofatture.
- Il fatto che l'IVA all'importazione segua le procedure doganali non esclude che, in presenza dei presupposti contabili previsti dall'ordinamento IVA, l'assolvimento possa avvenire con modalità diverse dal pagamento in dogana.
- Quando il giudice di merito accerta che l'imposta è stata regolarizzata tramite autofattura e correttamente annotata nei registri, non è dovuto un ulteriore pagamento della medesima IVA all'importazione.
- Se la base imponibile doganale viene correttamente aumentata per ricomprendere royalties o altri corrispettivi rilevanti, resta dovuta l'eventuale maggiore IVA calcolata su tale imponibile, anche se l'IVA è stata assolta con reverse charge.
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