Cassazione Civile, Ordinanza n. 08180/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso comunicata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, mentre non ha liquidato spese in favore dell’altra intimata, che non aveva svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (utente del servizio)
La controversia
Due utenti del servizio idrico integrato avevano agito davanti al Giudice di Pace chiedendo la restituzione, o il rimborso, della quota di tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni per il servizio di depurazione, assumendo che nel territorio di riferimento tale servizio non fosse stato effettivamente svolto nel periodo considerato. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda; il Tribunale aveva rigettato l’appello della società gestore, confermando la decisione di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: violazione di norme del d.lgs. 152/2006 e del d.m. 102/2009 in tema di servizio idrico e depurazione; violazione di norme su correttezza, adempimento, risoluzione e ripetizione dell’indebito; violazione delle norme sull’onere della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie; omesso esame di documenti e violazione di disposizioni normative regionali e statali sulla tariffa del servizio idrico; ulteriore violazione delle norme sull’adempimento contrattuale; e violazione della norma sulla prescrizione breve. Nelle more, la ricorrente ha però dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso, richiamando una precedente ordinanza della Cassazione che aveva già affermato la non debenza della quota tariffaria relativa alla depurazione non funzionante, la legittimazione passiva del soggetto subentrato nel contratto e la prescrizione decennale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata quale parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma evocata per il vizio di omesso esame di fatti/documenti decisivi
artt. 74, 101 e 105 d.lgs. 152/2006
richiamati dalla ricorrente in tema di disciplina del servizio idrico e della depurazione
art. 2 d.m. 30 settembre 2009, n. 102
richiamato dalla ricorrente in tema di tariffa/servizio di depurazione
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c.
richiamati dalla ricorrente a sostegno di doglianze su correttezza, adempimento, risoluzione e ripetizione dell’indebito
artt. 105, 154 e 155 d.lgs. 152/2006
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del servizio idrico integrato
richiamato in combinazione con censure sull’onere di decisione e sulla valutazione delle prove
richiamato nelle censure sulla responsabilità per inadempimento
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova
artt. 141, 147, 149, 154 e 155 d.lgs. 152/2006
richiamati dalla ricorrente per la disciplina del servizio idrico integrato e della tariffazione
art. 4 l.r. n. 29/2007
richiamato in relazione alla disciplina regionale del servizio idrico
art. 8-sexies d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 conv. in l. n. 13/2009
richiamato in tema di tariffa del servizio idrico/depurazione
richiamato quale norma sulla prescrizione breve, che la ricorrente assumeva applicabile
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e rinuncia al ricorso, la Corte di cassazione deve dichiarare l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese del giudizio di cassazione possono essere poste a carico della parte ricorrente rinunciante in favore della parte costituita vittoriosa.
- Non va liquidata alcuna spesa in favore della parte intimata che non abbia svolto attività difensiva.
- Le questioni sostanziali prospettate nel ricorso restano assorbite dalla rinuncia, salvo il richiamo alla precedente giurisprudenza che ha già affrontato il tema della debenza della quota tariffaria di depurazione, della legittimazione passiva dell’avente causa e della prescrizione applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08079/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08080/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08099/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08100/2024 del 26/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →