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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08180/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso comunicata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, mentre non ha liquidato spese in favore dell’altra intimata, che non aveva svolto attività difensiva.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utente del servizio)

La controversia

Due utenti del servizio idrico integrato avevano agito davanti al Giudice di Pace chiedendo la restituzione, o il rimborso, della quota di tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni per il servizio di depurazione, assumendo che nel territorio di riferimento tale servizio non fosse stato effettivamente svolto nel periodo considerato. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda; il Tribunale aveva rigettato l’appello della società gestore, confermando la decisione di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: violazione di norme del d.lgs. 152/2006 e del d.m. 102/2009 in tema di servizio idrico e depurazione; violazione di norme su correttezza, adempimento, risoluzione e ripetizione dell’indebito; violazione delle norme sull’onere della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie; omesso esame di documenti e violazione di disposizioni normative regionali e statali sulla tariffa del servizio idrico; ulteriore violazione delle norme sull’adempimento contrattuale; e violazione della norma sulla prescrizione breve. Nelle more, la ricorrente ha però dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso, richiamando una precedente ordinanza della Cassazione che aveva già affermato la non debenza della quota tariffaria relativa alla depurazione non funzionante, la legittimazione passiva del soggetto subentrato nel contratto e la prescrizione decennale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e rinuncia al ricorso, la Corte di cassazione deve dichiarare l’estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese del giudizio di cassazione possono essere poste a carico della parte ricorrente rinunciante in favore della parte costituita vittoriosa.
  • Non va liquidata alcuna spesa in favore della parte intimata che non abbia svolto attività difensiva.
  • Le questioni sostanziali prospettate nel ricorso restano assorbite dalla rinuncia, salvo il richiamo alla precedente giurisprudenza che ha già affrontato il tema della debenza della quota tariffaria di depurazione, della legittimazione passiva dell’avente causa e della prescrizione applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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