Sentenza del 13/04/2015 n. 765 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Induttivo -Documentazione fiscale - Sequestro da parte dell'A.G. - Reperimento delle scritture contabili - Onere del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento TVS03032307 relativo al periodo d’imposta 2007, emesso con metodo induttivo dopo che la società non aveva prodotto la documentazione contabile, dichiarando che era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’Ufficio aveva rilevato una discordanza tra gli acquisti indicati nella dichiarazione e quelli risultanti dall’elenco clienti e fornitori, disconoscendo costi per € 2.152.201: maggiori imposte IRES per € 710.226, IRAP per € 91.469 e IVA per € 430.440, oltre a sanzioni per € 1.065.339. La società aveva contestato la motivazione dell’atto, la violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000 e la violazione dell’art. 2697 c.c.; in appello aveva inoltre eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione dell’Ufficio per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 e richiamato una modifica dell’art. 118 c.p.c. L’Agenzia ha sostenuto che, non essendo stati esibiti i documenti richiesti, era legittimo procedere induttivamente.
La decisione
La C.T.R. della Puglia, sezione XIII, con decisione del 7 novembre 2014, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della C.T.P. del 5 luglio 2013, che aveva annullato l’accertamento ritenendolo insufficientemente motivato. La C.T.R. ha giudicato legittimo il ricorso al metodo induttivo in assenza delle scritture contabili e ha ritenuto che spettasse alla società, per dimostrare l’asserita illegittimità dell’accertamento, procurarsi i documenti sequestrati presso l’autorità giudiziaria: la società non aveva provato di averne chiesto copia né li aveva prodotti nei due gradi di giudizio. È stata respinta anche l’eccezione relativa alla modifica dell’art. 118 c.p.c., perché non applicabile alla controversia; l’eccezione di inammissibilità dell’appello non risulta espressamente esaminata nella motivazione. La società è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in € 1.000.
Norme richiamate
Di contro il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova della veridicità delle scritture contabili attraverso il loro reperimento, a sua cura, presso l'autorità giudiziaria che ne aveva disposto il sequestro.
La C.T.R. ha posto a carico del contribuente la prova dei fatti che sostenevano la contestazione dell’accertamento. Il sequestro delle scritture non lo esonerava dal procurarsele o dal richiederne copia all’autorità giudiziaria e dal produrle in giudizio.
Art. 55 del D.P.R. n. 633/1972
Ed invero in mancanza di esibizione della documentazione utile a fini fiscali, l'ufficio ha legittimamente utilizzato la procedura dell' accertamento induttivo.
La decisione riconosce la legittimità dell’accertamento induttivo quando la documentazione contabile utile ai fini fiscali non viene esibita, anche se il contribuente dichiara che è stata sequestrata.
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
La norma è stata invocata dalla società per eccepire l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per carenza nell’indicazione dei fatti di causa, ma la sentenza non contiene una statuizione espressa su tale eccezione.
Art. 118 c.p.c., come modificato dall’art. 74 del D.L. 15 giugno 2013
La C.T.R. ha respinto il richiamo alla modifica dell’art. 118 c.p.c., affermando che la doglianza non era applicabile al caso concreto.
Massime di principio
- Il sequestro delle scritture contabili da parte dell’autorità giudiziaria non esclude di per sé la possibilità di un accertamento induttivo quando il contribuente non mette a disposizione dell’Amministrazione la documentazione necessaria.
- Il contribuente che intende contestare un accertamento fondato sull’assenza dei registri deve attivarsi per ottenerne copia dall’autorità che li detiene e produrli; la mera dichiarazione del sequestro, senza prova delle richieste e senza documenti, può non bastare.
- In presenza di discrepanze tra dichiarazioni fiscali ed elementi disponibili all’Ufficio, la mancata esibizione delle scritture può legittimare il ricorso al metodo induttivo; per superare l’accertamento occorrono elementi documentali idonei a dimostrare la correttezza dei dati contabili.
- Questa decisione attribuisce rilievo all’onere di cooperazione e all’onere probatorio del contribuente; non afferma però che ogni accertamento induttivo sia automaticamente legittimo, indipendentemente dai presupposti e dagli elementi che lo sostengono.
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