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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 1624 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IVA - IRPEF - Avviso di accertamento - falsità oggettiva della fatturazione - onere della prova - incombe Agenzia delle Entrate - annotazione di fatture emesse da ditta coinvolta in operazioni fraudolente - non comporta ipso facto presunzione di complicità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento in materia di IVA e IRPEF fondato sulla contestata annotazione di fatture ritenute oggettivamente false, emesse da una ditta import-export coinvolta in operazioni fraudolente. Si discuteva dell'onere di provare la falsità delle fatture e dell'eventuale coinvolgimento consapevole della contribuente. Il testo non indica gli importi, le date, il giudice o la decisione di grado precedente.

La decisione

Il giudice ha stabilito che spetta all'Ufficio provare la falsità oggettiva della fatturazione, anche quando le fatture si riferiscono a operazioni effettivamente realizzate ma collegate a operazioni a monte ritenute fittizie. La mera allegazione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza non basta a soddisfare tale onere. Inoltre, l'annotazione di fatture emesse da una ditta coinvolta in frodi non dimostra automaticamente la complicità della contribuente. Il testo non riporta il dispositivo, le statuizioni sulle spese né l'esito formale del ricorso; sulla base del principio enunciato, la decisione è favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    E' onere dell'Ufficio accertante fornire la prova della falsità oggettiva della fatturazione, ancorchè riferita ad operazioni effettive riferentesi ad operazioni a monte ritenute fittizie. L' onere della prova non può essere soddisfatto dall'allegazione del pvc della Guardia di Finanza.

    In base alla regola sull'onere della prova, l'Amministrazione deve dimostrare i fatti posti a fondamento della contestazione; la sola allegazione del PVC non è sufficiente a provare la falsità oggettiva delle fatture.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dell'IVA)

    La decisione applica la disciplina IVA nel contesto della contestazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti, attribuendo all'Ufficio l'onere di provarne la falsità oggettiva. Il testo fornito non individua uno specifico articolo del decreto.

Massime di principio

  • La partecipazione a una filiera nella quale un soggetto a monte è coinvolto in frodi non rende automaticamente fittizie le operazioni del contribuente: l'Amministrazione deve provare la falsità delle fatture riferibili a quest'ultimo.
  • La mera produzione o allegazione di un PVC non esonera l'Ufficio dal fornire elementi probatori idonei a sostenere concretamente l'accertamento.
  • La conoscenza o complicità del contribuente non può essere dedotta automaticamente dal fatto che abbia annotato fatture emesse da un'impresa coinvolta in operazioni fraudolente; occorrono elementi che dimostrino il suo effettivo coinvolgimento.

Testo integrale

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