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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 1495 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Notifica - nullità - relata - apposizione sul frontespizio anziché in calce - sussiste.Impugnazione dell'atto - raggiungimento dello scopo - nullità - non può essere fatta valere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione di un atto la cui relata era stata apposta sul frontespizio, anziché in calce all’atto notificato. La questione è se tale collocazione determini la nullità della notificazione e se la nullità possa essere fatta valere quando l’atto è stato comunque impugnato.

La decisione

La collocazione della relata sul frontespizio, anziché in calce, è indicata come causa di nullità della notificazione ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., perché l’atto non presenta i requisiti necessari al raggiungimento dello scopo. Tuttavia, quando l’atto viene impugnato, la notificazione non può essere dichiarata nulla: l’impugnazione dimostra che l’atto ha raggiunto il proprio scopo. Il testo fornito non indica parti, giudice, grado, spese o ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • Art. 156, secondo comma, c.p.c.

    L'apposizione della relata di notifica che non avvenga in calce all'atto notificato determina la nullità della notificazione ex art. 156 II comma cpc in quanto l'atto non presenta i requisiti necessari al raggiungimento dello scopo.

    La relata collocata sul frontespizio, anziché in calce, comporta in linea di principio la nullità della notificazione quando l’atto non possiede i requisiti necessari a conseguire lo scopo.

  • Art. 26 del d.P.R. 602/1973

    È citato tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non riporta una specifica applicazione o interpretazione della disposizione.

  • Art. 45 del d.lgs. 11/1999

    È citato tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non riporta una specifica applicazione o interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • La collocazione irregolare della relata può determinare la nullità della notificazione se compromette i requisiti necessari al raggiungimento del suo scopo.
  • La nullità non può essere utilmente fatta valere quando il destinatario impugna l’atto: l’impugnazione dimostra che ne ha avuto conoscenza e che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo.
  • La valutazione della nullità va quindi distinta dalla mera irregolarità formale: occorre considerare se, nel caso concreto, la notificazione abbia consentito al destinatario di conoscere l’atto e reagire.

Testo integrale

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