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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7636/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di appello cautelare, aveva disposto nei confronti di Giovanni Avarello gli arresti domiciliari con controllo elettronico per due fatti di reato relativi a sostanze stupefacenti: tentativo di acquisto di 4 kg di marijuana (31 ottobre-10 novembre 2017, capo 5) e acquisto di 2 kg di marijuana (17 febbraio 2018, capo 6). Il ricorrente deduceva carenza di gravi indizi per entrambi i capi (sostenendo che le intercettazioni sono equivoche e spiegabili con un rapporto di lavoro con Sabina Chiné) e contestava l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, rilevando l'ampio intervallo temporale rispetto ai fatti e l'esistenza di una detenzione per altra pena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base di numerosi riscontri investigativi e conversazioni intercettate, non spiegabili in modo credibile con un mero rapporto di lavoro. Quanto all'attualità del pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto fondati i rilievi del Tribunale, che ha valorizzato la professionalità delle condotte (carattere ultraregionale, disponibilità di corrieri), una successiva condanna (pena di tre anni e tre mesi per fatto analogo del maggio 2020) e comportamenti carcerari irregolari con il diniego di misure alternative, elementi ritenuti idonei a dimostrare la continuità del pericolo di reiterazione. La Cassazione ha inoltre chiarito che la detenzione in esecuzione di pena non esclude l'adozione di ulteriori misure cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e l'ordinanza impugnata è divenuta esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla configurazione del tentativo; la Corte ha considerato le condotte e le intercettazioni alla luce della disciplina sul tentativo per ritenere gravità indiziaria.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulle fattispecie di traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato le intercettazioni e gli eventi fattuali come compatibili con la commissione dei reati previsti da tali commi (detenzione a fini di spaccio e concorso).

  • artt. 99 e 110 cod. pen.

    Richiamati in riferimento al concorso di persone e alla responsabilità per i reati contestati; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso di più persone alla luce delle indagini.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente relativa alle determinazioni del giudice; la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse sul mancato rispetto dei criteri indicati.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di motivazione della decisione cautelare; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e non apodittica.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Richiamata come quadro delle censure ammissibili in cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità tali da non consentire l'accoglimento.

  • art. 297, commi 3 e 5, cod. proc. pen.

    art. 297 c.p.p., commi 3 e 5

    Richiamata per chiarire che l'esecuzione concorrente di titoli detentivi e misure cautelari è compatibile: la detenzione in atto non esclude l'applicabilità di misure cautelari nuove.

Massime di principio

  • Le intercettazioni valorizzate insieme ad altri riscontri investigativi possono costituire elementi idonei a fondare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche se il ricorrente propone interpretazioni alternative: il giudice deve valutare la plausibilità comparata delle interpretazioni.
  • Il lungo intervallo temporale tra i fatti e la richiesta/adozione della misura cautelare non determina automaticamente l'assenza di esigenze cautelari: è necessario valutare la continuità del periculum libertatis mediante elementi concreti e recenti che indichino la persistenza della propensione criminale.
  • Eventi successivi ai fatti contestati, come condanne per reati analoghi o comportamenti carcerari negativi, possono essere utilizzati per comprovare l'attualità del pericolo di reiterazione.
  • Lo stato di detenzione peri l'espiazione di altra pena non impedisce l'applicazione di misure cautelari ulteriori; la normativa e la giurisprudenza consentono l'esecuzione concorrente di titoli cautelari e definitivi.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare fondatasi su indizi complessivi occorre offrire una contestazione specifica e motivata dei fatti e delle prove valorizzate dal giudice, confrontandosi con i singoli elementi indicati nell'ordinanza.

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