Ordinanza n. 395/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- il -OMISSIS- recante la revoca del nullaosta n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato su richiesta di un’impresa per l’assunzione di manodopera straniera, chiedendone la sospensione cautelare. La revoca era fondata sul parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva rilevato l’incongruenza tra la struttura dell’impresa e le trenta istanze di assunzione presentate, la presenza di soli sei lavoratori, di cui due soci lavoratori, la precedente sospensione dell’attività e la sua recente riattivazione. L’Ispettorato aveva inoltre valutato la capacità economica dell’impresa sulla base delle richieste di assunzione, del modello IVA, degli acquisti effettuati e del differenziale tra margine lordo e costo del lavoro. Il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca, ma la documentazione prodotta è risultata incompleta quanto all’asseverazione prevista dall’art. 44 del d.l. 73/2022, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e alla richiesta di disponibilità al Centro per l’impiego, presentata per sole dieci unità a fronte delle trenta richieste di nulla osta. Inoltre, l’impresa era stata posta in liquidazione e non risultava più disponibile a procedere all’assunzione. Il preavviso di revoca era stato regolarmente notificato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il ricorrente ha altresì richiamato, in senso contrario, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto ragionevole e adeguatamente argomentata la valutazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla capacità economica dell’impresa, fondata su molteplici elementi documentali e contabili. Ha inoltre valorizzato la carenza documentale relativa all’asseverazione, alla dichiarazione sostitutiva e alla richiesta di disponibilità al Centro per l’impiego, nonché il fatto che l’impresa fosse stata posta in liquidazione e non fosse più disponibile all’assunzione. Il Tribunale ha richiamato l’indirizzo secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non opera quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concluso. Non è stata quindi riconosciuta una prognosi favorevole sul ricorso; le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per mancanza del fumus boni iuris.
Il preavviso di revoca è stato regolarmente notificato al ricorrente, consentendo il contraddittorio procedimentale.
art. 44 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito
Prevede l’asseverazione relativa alla richiesta di assunzione di lavoratori stranieri; la relativa documentazione è stata ritenuta incompleta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro straniero può fondarsi su una ponderazione complessiva di consistenza occupazionale, numero delle assunzioni richieste, dati fiscali e contabili, acquisti effettuati e rapporto tra margine lordo e costo del lavoro.
- La sproporzione tra la struttura effettiva dell’impresa e il numero di lavoratori stranieri richiesti, se adeguatamente motivata sulla base di dati documentali e contabili, può integrare un elemento idoneo a escludere il fumus boni iuris dell’impugnazione della revoca del nulla osta al lavoro.
- La produzione incompleta dell’asseverazione, della dichiarazione sostitutiva e della documentazione relativa alla disponibilità dei lavoratori richiesti può concorrere a legittimare, in sede cautelare, la valutazione negativa sulla richiesta di assunzione di manodopera straniera.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto non sia mai stato concluso, anche se ciò sia dipeso da circostanze estranee alla volontà dello straniero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →