Parere n. 114/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno, la Prefettura di -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto prefettizio prot. n. 0056779 del 25 settembre 2023 di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS- avverso il decreto CAT. A-12/2023/Imm./1249 R.D. del 28 aprile 2023 con cui il Questore di -OMISSIS- ha respinto l'istanza avanzata per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 co. 1.2 T.U.I.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del permesso di soggiorno per protezione speciale e rigetto del ricorso gerarchico prefettizio
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 25 settembre 2023, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico contro il diniego questorile del 28 aprile 2023 relativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998. Ha dedotto violazione di norme costituzionali e dell’art. 5 del testo unico sull’immigrazione, eccesso di potere, errore e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché lesione dei principi di affidamento, buona fede e buon andamento. Il Ministero ha sostenuto l’infondatezza e, in subordine, l’inammissibilità del ricorso. La questione decisiva esaminata dalla Sezione ha riguardato il riparto di giurisdizione sulle controversie relative alla protezione speciale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile, senza esaminare i motivi di merito né la domanda cautelare, poiché la controversia concerne la lesione di diritti soggettivi e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, il parere ha affermato che la pretesa dello straniero al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni umanitarie o di protezione speciale non degrada a interesse legittimo. All’autorità amministrativa spetta l’accertamento dei presupposti di fatto, mentre il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate è riservato al legislatore. Sono stati fatti salvi, ove il ricorrente riproponga la domanda dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze già maturate, mediante applicazione della traslatio iudicii di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Osservazioni
Giurisdizione sulla protezione speciale
Le controversie relative alla pretesa dello straniero al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale riguardano diritti soggettivi e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è pertanto inammissibile.
Traslatio iudicii
Il ricorrente può riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione del ricorso, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Domanda cautelare
L’esame della domanda cautelare è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, ma la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 5 d.lgs. n. 286/1998
È richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego del titolo di soggiorno.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina la presentazione diretta del ricorso straordinario e il relativo procedimento.
art. 11, comma 2, c.p.a.
È applicabile, con gli adattamenti imposti dal ricorso straordinario, per consentire la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 2 Cost.
Secondo la giurisprudenza richiamata, la garanzia dei diritti inviolabili impedisce che la pretesa dello straniero al titolo di soggiorno per ragioni umanitarie degradi a interesse legittimo.
art. 3 l. n. 241/1990
È invocato dal ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione dello straniero ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
- All’amministrazione spetta l’accertamento dei presupposti fattuali della protezione speciale, mentre il bilanciamento tra gli interessi e le situazioni costituzionalmente tutelate è riservato al legislatore; tale riparto non trasforma la posizione sostanziale dello straniero in interesse legittimo.
- In caso di proposizione di una domanda davanti a un giudice privo di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
Diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino tunisino contro il decreto prefettizio che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego questorile del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998.
Premesse di fatto
Il ricorrente era stato titolare, insieme alla moglie e alla figlia minorenne, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel gennaio 2023 aveva presentato istanza di rinnovo per protezione speciale. L’istanza era stata trasmessa alla Commissione territoriale competente, che aveva espresso parere contrario, ritenendo non credibile, incoerente, contraddittorio e lacunoso il racconto dell’interessato e osservando che la Tunisia era inclusa tra i Paesi sicuri secondo il decreto interministeriale del 17 marzo 2023.
Sulla base del parere negativo, il Questore aveva adottato il diniego del permesso di soggiorno il 28 aprile 2023. Il ricorso gerarchico proposto dall’interessato era stato respinto dal Prefetto il 25 settembre 2023.
Motivi dedotti
Il ricorrente aveva denunciato, tra l’altro, la violazione degli artt. 2, 3, 10, 27, comma 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Erano stati dedotti errore e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, nonché violazione dei principi di affidamento, buona fede e buon andamento dell’azione amministrativa.
Questione preliminare: il riparto di giurisdizione
La Sezione non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità dei provvedimenti impugnati. Ha ritenuto decisivo il fatto che la controversia riguardasse una posizione di diritto soggettivo dello straniero al rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale.
Richiamando le sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 19393 del 2009, n. 11535 del 2009, n. 20350 del 2018, n. 30137 del 2024 e n. 18542 del 2025, il Consiglio di Stato ha affermato che la pretesa dello straniero non degrada a interesse legittimo per effetto dell’intervento dell’autorità amministrativa. A quest’ultima compete l’accertamento dei presupposti di fatto della protezione, mentre il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate è riservato al legislatore.
Traslatio iudicii
La Sezione ha ritenuto applicabile, con gli adattamenti necessari alla peculiarità del ricorso straordinario, l’art. 11, comma 2, c.p.a. Il ricorrente conserva quindi la facoltà di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica.
La salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda opera ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con assorbimento della domanda cautelare. È stata inoltre disposta la trasmissione alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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