Cassazione Penale, Ordinanza n. 36649/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 19 gennaio 2026 della Corte d’appello di Messina, che aveva confermato la decisione del GUP del Tribunale di Messina. Il GUP, dopo aver riqualificato l’originaria imputazione nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e applicato la riduzione per il rito, aveva condannato l’imputato a un anno e due mesi di reclusione e a 2.000 euro di multa. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena per l’ipotesi di minore gravità, richiamando l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e l’art. 133 c.p. La Corte ha rilevato che la questione non era stata specificamente dedotta in appello e l’ha dichiarata inammissibile. Con il secondo motivo ha censurato, per vizio motivazionale e violazione di legge, il diniego delle attenuanti generiche. Ha sostenuto che la confessione avrebbe dovuto essere valutata positivamente; la Corte ha osservato che le prime dichiarazioni erano state successivamente ritrattate e che, in assenza di elementi positivi, il diniego era legittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto introduceva per la prima volta in cassazione una questione sulla quantificazione della pena non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio, ormai stabilizzata in forza del principio devolutivo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era motivato dall’assenza di elementi positivi e, quanto alla confessione invocata, dalla ritrattazione delle dichiarazioni iniziali, non idonee a ricevere valore attenuante. La condanna è rimasta quindi ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando che avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
la Corte d'appello di Messina in data 19 gennaio 2026 aveva confermato la pronuncia del Gup del locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, ed applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 2000,00 di multa.
La disposizione è richiamata quale fattispecie di minore gravità in base alla quale era stata riqualificata l’imputazione e determinata la condanna; la censura sulla quantificazione della pena non è stata esaminata nel merito perché non dedotta in appello.
Con il primo motivo deduce il vizio motivatorio e la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod.proc.pen. dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 e dell'art. 133 cod.pen.
La norma è indicata dal ricorrente in relazione alla censura sulla quantificazione della pena, ma la Corte non ne svolge un’applicazione di merito, avendo dichiarato inammissibile la questione perché non proposta in appello.
Ed invero la Corte di merito ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sull'assenza di elementi positivi in linea con il principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 Maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 iuglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sull’assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per concederle.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Con il primo motivo deduce il vizio motivatorio e la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod.proc.pen. dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 e dell'art. 133 cod.pen.
La disposizione è richiamata come base del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte non esamina nel merito la censura perché la questione era nuova rispetto all’appello.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma. che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio, poiché i punti della decisione non devoluti al giudice di secondo grado si stabilizzano in forza del principio tantum devolutum quantum appellatum.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo; il solo stato di incensuratezza dell’imputato non basta a giustificarne la concessione.
- Dichiarazioni inizialmente rese e successivamente ritrattate, anche se invocate come confessione, possono essere prive di valenza positiva ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, se il giudice ne dà motivazione non manifestamente illogica.
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