Cassazione Penale, Ordinanza n. 02734/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito è rimasta quindi ferma: responsabilità confermata per entrambi, con rideterminazione della pena solo per l'imputata già in appello.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La sentenza riguarda due imputati, condannati nei gradi di merito per opere edilizie abusive eseguite in Gerace il 16 novembre 2021. In appello, per uno di essi la pena è stata rideterminata con concessione delle attenuanti generiche; per l'altro è stata confermata la pena di primo grado. I ricorrenti hanno proposto più censure: per l'imputata, difetto dell'elemento soggettivo, mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, in subordine, doglianze sulla pena; per il coimputato, contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica e adeguata.
Norme richiamate
Richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati agli imputati.
art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380 del 2001
Norma incriminatrice relativa agli abusi edilizi oggetto di condanna.
artt. 64-71 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamati nel capo di imputazione come ulteriori disposizioni violate in relazione ai lavori abusivi.
artt. 65-72 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamati nel capo di imputazione come ulteriori disposizioni violate in relazione ai lavori abusivi.
La Corte esclude la particolare tenuità del fatto valorizzando la consistenza delle opere, la demolizione solo parziale e l'incertezza sull'esito della sanatoria per la presenza di vincolo idrogeologico.
Le attenuanti generiche sono state riconosciute a uno degli imputati in appello; per l'altro sono state negate in ragione dei precedenti penali e del ruolo apicale nell'esecuzione delle opere.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata abbia già fornito una ricostruzione logica e completa dei fatti e delle ragioni della responsabilità.
- Nei reati edilizi puniti a titolo di colpa, la consapevolezza della qualità di comproprietario dell'immobile e la sottoscrizione di atti che manifestano interesse alla sanatoria o alla prosecuzione dell'intervento possono costituire indici significativi della riferibilità soggettiva della condotta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa ove l'offesa non sia minima, avuto riguardo alla consistenza delle opere, all'eventuale solo parziale ripristino e all'incertezza sulla regolarizzazione urbanistica o paesaggistica.
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono valutazioni discrezionali del giudice di merito, censurabili in cassazione solo per manifesta irragionevolezza o mancanza di motivazione, non mediante mera contrapposizione di una lettura difensiva alternativa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
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