Cassazione Penale, Sentenza n. 35798/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 9/10/2023 che li ha condannati per incendio boschivo aggravato (art. 423-bis c.p.), detenzione illegale di arma comune da sparo (legge 2/10/1967 n.895 artt. 2 e 7) e ricettazione (art. 648 c.p.). Coniglione Salvatore deduce violazione di legge (art. 129 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo la manifesta innocenza non adeguatamente valutata. Coniglione Franco propone due motivi: (1) errata qualificazione del reato, chiedendo la riqualificazione da 423-bis a 423 c.p. perché l'incendio sarebbe stato a lenta propagazione e facilmente estinguibile; (2) vizio di motivazione e insufficiente apprezzamento degli indizi, lamentando carenze probatorie (testimonianze non puntuali, assenza GPS in più occasioni, difficoltà nelle osservazioni, tempi di presenza non compatibili, confessione di Salvatore, tabulati telefonici che non collocano entrambi insieme).
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Salvatore la Corte ha ritenuto che, avendo egli rinunciato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la Corte d'appello non era tenuta a riesaminare la responsabilità, limitando la cognizione di secondo grado ai soli motivi non rinunciati. Per Franco i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte di merito ha valutato la portata e la gravità dell'incendio (circa tre ettari distrutti; intervento di 3 mezzi e 17 operatori) idonee a integrare il reato previsto dall'art. 423-bis; inoltre i dati probatori (osservazioni dirette dei Carabinieri, identificazione dell'auto Fiat Punto con gli imputati, tracciamento dei movimenti del veicolo e comportamento di fuga, testimonianza compatibile) sono stati ritenuti sufficienti e la motivazione del giudice di merito, per quanto sintetica, è adeguata ai sensi dell'art. 546 c.p.p.. Conseguenze economiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione in favore del Comune di Buccheri delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in complessivi euro 6.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Definisce l'incendio boschivo anche come fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o su terreni limitrofi; la Corte ha ritenuto integrati i presupposti per il reato dato l'estendersi del fuoco su circa tre ettari e l'impiego massiccio di mezzi e persone per lo spegnimento.
Richiamato dal ricorrente per una diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto però che la fattispecie più grave (423-bis) fosse applicabile alla luce degli elementi di gravità e propagazione del fuoco.
artt. 2 e 7 legge 2/10/1967 n.895
Norme sulla detenzione illegale di arma comune da sparo; la sentenza conferma la responsabilità per il possesso illecito delle armi rinvenute.
Norma sulla ricettazione; applicata per la ricezione e occultamento delle armi oggetto di furto.
Richiamata dal ricorrente Salvatore per presunta errata applicazione; la Corte ha ritenuto tale censura inammissibile/inefficace alla luce della rinuncia ai motivi con accordo sulla pena (art. 599-bis).
L'accordo sulla pena limiti la cognizione di appello: la rinuncia ai motivi di impugnazione in ordine alla responsabilità produce effetti preclusivi, e la Corte d'appello non è tenuta a riesaminare la responsabilità penale.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente una motivazione concisa; la Corte ha ritenuto che la motivazione resa sia sufficiente e che gli argomenti contrari siano implicitamente disattesi se incompatibili con la ricostruzione del fatto.
Norma sulle spese per ricorso manifestamente infondato/inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se l'imputato concorda un accordo sulla pena ex art. 599-bis e rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità, l'appello di secondo grado è limitato ai motivi non rinunciati e il giudice d'appello non è tenuto a rivedere la decisione sulla responsabilità.
- Per la configurabilità dell'incendio boschivo (art. 423-bis) contano l'estensione del fuoco, la sua attitudine a propagarsi su aree boscate o limitrofe e le risorse necessarie per lo spegnimento: dati concreti (ettari distrutti, mezzi e personale impiegati) possono legittimare la qualificazione aggravata.
- In giudizio di legittimità la verifica di valutazioni di merito è limitata: le valutazioni probatorie e la ricostruzione fattuale della Corte d'appello sono difficilmente sindacabili quando risultano motivate, anche in modo sintetico, purché emergano le ragioni che sorreggono il convincimento.
- In processi a base indiziaria il giudice deve esaminare la gravità e la precisione dei singoli indizi e la loro compatibilità unitaria; tuttavia, se il giudice di merito espone una ricostruzione coerente e compatibile con le risultanze, la Cassazione ritiene non fondate le censure che chiedono una rivalutazione ermeneutica degli stessi indizi.
- La declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso comportano spesso condanne alle spese e, se il ricorso è giudicato infondato o inammissibile senza colpa giustificata, il versamento alla Cassa delle ammende.
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