Cassazione Civile, Ordinanza n. 25124/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società, destinataria di un pignoramento presso terzi promosso per il recupero di compensi professionali sulla base di un decreto ingiuntivo e di una sentenza del giudice di pace, ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo: vizi della notificazione del decreto ingiuntivo via PEC; insussistenza del credito professionale azionato; mancato conferimento di incarichi; indebita liquidazione di compensi anche in favore di una professionista indicata come mera domiciliataria; intervenuto pagamento integrale dei compensi realmente dovuti. Il tribunale ha dichiarato inammissibili le domande contro il creditore procedente e rigettato quelle contro l'altra convenuta. La corte d'appello ha rigettato l'impugnazione, ritenendo in parte le questioni coperte da giudicato esterno formatosi su un precedente giudizio di opposizione a precetto. In cassazione la società ha articolato dodici motivi: contestazione dell'estensione del giudicato esterno; deduzione dell'inesistenza del giudicato; censura sulla mancata ammissione di documenti e perizia tecnica acquisiti in sede di ricostruzione del fascicolo; omesso esame di tali doglianze; contestazione dell'inammissibilità delle domande contro la professionista non creditrice procedente; omessa pronuncia sul merito; censura sul rigetto della sospensione del giudizio per la pendenza di altri giudizi (revocazione e querela di falso); doglianze sulla rimessione in termini e sulla concessione dei termini istruttori; impugnazione della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo il fatto che il ricorso violasse l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non esponeva in modo sufficientemente chiaro e completo le vicende processuali, le posizioni delle parti, il contenuto degli atti e l'esatto oggetto della controversia. In particolare, mancavano dati essenziali per comprendere il giudizio di merito e verificare correttamente la regolarità del contraddittorio nell'opposizione esecutiva presso terzi, dove il terzo pignorato è litisconsorte necessario. Le lacune non potevano essere sanate con la memoria successiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per assenza di difese delle intimate.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'opponibilità del giudicato esterno; la Corte non entra nel merito della doglianza perché arresta il ricorso per inammissibilità formale.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa e chiara dei fatti di causa, delle posizioni processuali, delle difese e dello svolgimento del processo, così da consentire alla Corte di comprendere l'oggetto della controversia senza ricorrere ad elementi esterni.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'ammissibilità di documenti prodotti nel giudizio di appello.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ricostruzione del fascicolo e acquisizione documentale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ricostruzione del fascicolo e acquisizione documentale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ricostruzione del fascicolo e acquisizione documentale.
Richiamato per l'omessa pronuncia su un motivo di appello relativo all'acquisizione documentale.
Richiamato in relazione all'ammissibilità in appello della documentazione prodotta.
Richiamato in relazione ai termini per le richieste istruttorie e alla produzione documentale; la ricorrente lamentava la mancata concessione o rimessione in termini.
Richiamato per sostenere l'interesse ad agire contro la convenuta non creditrice procedente.
Richiamato perché la controversia era un'opposizione all'esecuzione.
Richiamato in relazione alla richiesta di sospensione per la pendenza di giudizi asseritamente pregiudiziali.
Richiamato per dedotta carenza di motivazione sul rigetto della sospensione.
Richiamato in riferimento alla condanna per responsabilità aggravata impugnata nel dodicesimo motivo.
Richiamato dalla Corte per evidenziare la necessità del litisconsorzio nel giudizio di opposizione esecutiva presso terzi.
Richiamato quale strumento per l'eventuale integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione alla compatibilità del requisito di autosufficienza e chiarezza del ricorso con il giusto processo.
art. 24 Cost.
Richiamato per escludere che il requisito di contenuto-forma del ricorso violi il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato per ribadire la compatibilità del requisito di autosufficienza con il giusto processo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non ricostruisce in modo chiaro e completo il fatto processuale, le posizioni delle parti, il contenuto essenziale degli atti e il tenore delle decisioni di merito, poiché la Corte di legittimità deve poter comprendere la controversia senza attingere a fonti esterne.
- Il requisito di esposizione sommaria dei fatti non è un formalismo meramente burocratico, ma presidia la funzione nomofilattica della Corte e la verifica dell'oggetto dell'impugnazione; esso è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo.
- Nelle opposizioni esecutive aventi ad oggetto espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario; il ricorso per cassazione deve quindi consentire di verificare l'integrità del contraddittorio e l'eventuale necessità di integrazione.
- Le lacune essenziali del ricorso non possono essere sanate mediante la memoria successiva, che non può sostituire l'indicazione dei fatti e degli elementi necessari già nell'atto introduttivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza/esposizione sommaria, la Corte non esamina le censure di merito, ivi comprese quelle su giudicato esterno, ammissibilità delle produzioni documentali, sospensione del processo e responsabilità aggravata.
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