Cassazione Penale, Sentenza n. 31209/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti degli indagati in riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la sussistenza dell'associazione. Si deduceva omessa e non congiunta valutazione di una serie di elementi indiziari: stretti vincoli di parentela fra i sodali; esistenza e conoscenza comune di luoghi di custodia della sostanza; modalità consolidate di smercio (piccole dosi occultate sulla persona); canali di approvvigionamento stabili; ripartizione di ruoli e funzioni; disponibilità di mezzi di trasporto e controllo in caso di interventi delle forze dell'ordine; ruolo apicale di Castellaneta; intercettazioni e servizi di osservazione che delineavano una attività continuativa e coordinata. Il PM sosteneva che il Tribunale del riesame avesse valutato gli elementi in modo parcellizzato, non contestualizzato e contraddittorio rispetto al quadro probatorio complessivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del pubblico ministero fondato. Ha preliminarmente riconosciuto l'interesse del P.M. a proporre ricorso per Cassazione nelle materie cautelari anche quando l'impugnazione mira a ottenere una diversa qualificazione dei fatti che incide sulla durata o sul mantenimento della misura. Sul merito, la Corte ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame per frammentarietà, mancanza di contestualizzazione degli elementi indiziari e contraddittorietà tra il riconoscimento di un'organizzazione coordinata e l'esclusione, poi, della fattispecie associativa. La Cassazione ha richiamato i criteri giurisprudenziali per la configurabilità dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (gruppo di almeno tre persone con patto associativo, disponibilità stabile di risorse umane/materiali, apporto individuale non episodico) e il minore livello probatorio richiesto in sede cautelare (gravi indizi). In ragione delle carenze di motivazione del Tribunale del riesame, la decisione impugnata è stata annullata e la vicenda rimessa al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi e alle indicazioni di diritto enunciate dalla Corte.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che per la configurabilità sono necessari: gruppo di almeno tre persone con patto associativo (anche informale), disponibilità stabile di risorse umane e materiali e apporto individuale apprezzabile e non episodico. Non serve una complessa struttura: è sufficiente anche una struttura minima o rudimentale desumibile dalla predisposizione di mezzi finalizzati al fine comune.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sui delitti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; nel caso concreto i reati "fine" contestati erano ex art. 73 e la Corte sottolinea che la reiterazione e la connessione delle cessioni possono contribuire a dimostrare il programma criminoso dell'associazione.
Riferimenti sulle forme di concorso e sulla continuazione e sulla responsabilità collegata; citati nel quadro delle imputazioni contestate assieme ai reati previsti dal d.P.R. 309/1990.
codice di procedura penale, art. 309
Norma che disciplina il ricorso al tribunale del riesame: il ricorso originario per il riesame avverso l'ordinanza del GIP è stato proposto ai sensi di tale articolo.
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che i criteri probatori richiesti per il giudizio di merito ai sensi di art. 192(2) non sono applicabili nel giudizio cautelare; per la misura cautelare è sufficiente la presenza di gravi indizi di colpevolezza, non il livello di prova richiesto per la condanna.
codice di procedura penale, art. 273, comma primo bis
art. 273 comma primo bis cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle regole sul giudizio cautelare: la misura cautelare non richiede il medesimo standard probatorio del giudizio di merito, pertanto i giudici cautelari possono fondare la misura su un giudizio di qualificata probabilità desumibile anche da elementi indiziari.
Massime di principio
- In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) vanno valutati nel loro insieme e in chiave collegata gli elementi indiziari: conversazioni intercettate, ripetitività delle cessioni, ruoli e ripartizione di compiti, luoghi di custodia, canali di approvvigionamento e modalità operative. La prova può essere anche prevalentemente indiziaria se complessivamente convergente.
- Per la configurabilità dell'associazione non è necessario un'organizzazione articolata: sono sufficienti strutture anche rudimentali e un patto (anche implicito) che assicuri stabilità e continuità al programma criminoso.
- Nel giudizio cautelare il livello probatorio richiesto è quello dei "gravi indizi di colpevolezza", inferiore rispetto al merito; pertanto elementi indiziari, intercettazioni e sequestri collegati possono fondare l'applicazione o il mantenimento di una misura cautelare.
- La valutazione probatoria deve essere organica e non parcellizzata: il giudice deve evitare di isolare singoli episodi senza contestualizzarli nella dinamica complessiva che può far emergere un vincolo associativo stabile.
- Il pubblico ministero ha interesse concreto ad impugnare le ordinanze cautelari anche quando la decisione del riesame mantenga una misura per alcuni reati ma escluda aggravanti o contestazioni qualificate, poiché l'accoglimento può incidere sulla durata e sul mantenimento della misura.
- Nel dubbio motivazionale del giudice cautelare, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame ordinato e motivato; il giudice di merito dovrà riesaminare complessivamente gli indizi rispettando i criteri giurisprudenziali indicati.
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