Cassazione Penale, Ordinanza n. 13475/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena concordata in relazione a due capi di imputazione: un reato in materia di stupefacenti e una violazione della disciplina sugli stupefacenti/illecito amministrativo connesso alla detenzione di sostanze. Il ricorso conteneva un unico motivo, con cui si contestava la sussistenza del reato contestato al capo B). La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché, contro la sentenza resa all'esito di concordato in appello, non sono proponibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
Richiamato come base della decisione di appello resa all'esito di concordato sulla pena.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata per uno dei reati oggetto di applicazione della pena concordata.
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 ottobre 2011, n. 159
Norma richiamata quale ulteriore base del capo di imputazione oggetto della sentenza impugnata.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
La Corte afferma che, in questa sede, non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello non sono ammissibili censure che investano motivi rinunciati con l'accordo processuale.
- Nel giudizio di legittimità avverso il concordato in appello non può essere dedotta la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emerga un vizio rilevabile nei limiti consentiti dalla specifica disciplina del rito.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non si traducano in una reale illegalità della pena, ossia in una sanzione fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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