Sentenza n. 1137/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2767/2025, depositata e resa pubblica il 17 giugno 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 15608/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’accredito di 500 euro per l’anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta del docente in suo favore e all’assegnazione sulla stessa della somma di 500 euro per l’anno scolastico 2020/2021. Il TAR ha rilevato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. La domanda riguardava quindi l’inerzia dell’amministrazione nell’integrale esecuzione della pronuncia giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, disponendo il pagamento delle spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine, su istanza della parte, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata quale misura coercitiva indiretta per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti dal titolo giudiziale integra, insieme al passaggio in giudicato, i presupposti per l’azione di ottemperanza.
È richiamato per la determinazione del compenso del commissario ad acta, con particolare riferimento all’utilizzo autorizzato del mezzo proprio.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell’adempimento dell’incarico.
Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e deve essere rispettato a pena di decadenza.
Massime di principio
- L’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, dopo l’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento dalla notificazione del titolo, legittima l’interessato a proporre ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, anche quando il titolo da eseguire provenga dal giudice ordinario.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi, attivabili su istanza della parte interessata.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale fino all’effettivo adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti relativi all’incarico esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e inserendolo nel fascicolo telematico del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 885/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 886/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 887/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 888/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 889/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 890/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →