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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13166/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva stipulato nel 2008 con un soggetto poi fallito un contratto denominato di "finanziamento" per euro 1.500.000,00, con durata quindicennale, ammortamento alla francese a rata costante, tasso variabile e presenza di diverse garanzie personali e reali: fideiussioni di terzi, cessione di crediti verso una ASL e costituzione di ipoteca volontaria, poi iscritta a distanza di tempo. In sede di ammissione al passivo la società era stata ammessa solo in parte. Proponendo opposizione allo stato passivo, sosteneva che il rapporto dovesse qualificarsi come mero finanziamento e non come mutuo assistito da garanzia ipotecaria; di conseguenza contestava l'applicazione dei criteri di classificazione delle operazioni bancarie richiamati dal Tribunale e l'azzeramento degli interessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. Il fallimento, a sua volta, propose ricorso incidentale contro l'ammissione di una somma ulteriore di euro 6.119,93. I motivi del ricorso principale denunciavano violazione di numerose norme in materia di usura, testo unico bancario, ipoteca, mandato e interpretazione del contratto, assumendo in sostanza che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato il rapporto come mutuo e avesse applicato la disciplina della gratuità del mutuo usurario; il ricorso incidentale censurava invece l'ammissione di quella ulteriore posta al passivo per asserita violazione delle regole sulla prova e sul corrispettivo esame delle allegazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le censure mirassero in realtà a rimettere in discussione l'interpretazione del contratto operata dal giudice di merito. Ha affermato che, ai fini della classificazione del rapporto, i criteri delle Istruzioni della Banca d'Italia recepiti nei decreti ministeriali attuativi della legge sull'usura hanno valore di parametri interpretativi che il giudice deve seguire; nel caso concreto, la durata ultracinquennale, la presenza di garanzia ipotecaria e il rimborso a rate conducevano correttamente alla qualificazione del rapporto come mutuo assistito da garanzia. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della qualificazione, il fatto che l'iscrizione dell'ipoteca sia avvenuta non contestualmente alla stipula, poiché ciò che conta è che il finanziamento fosse assistito dalla garanzia e che il creditore potesse avvalersene. Quanto al ricorso incidentale del fallimento, lo ha dichiarato tardivo e quindi inefficace. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 2, L. 7 marzo 1996, n. 108

    la classificazione delle operazioni per categorie omogenee e i relativi criteri, anche desunti dalle Istruzioni della Banca d'Italia recepite nei decreti ministeriali, hanno rilievo normativo e costituiscono parametri interpretativi vincolanti per il giudice nella distinzione tra mutui e altre operazioni di finanziamento

  • art. 38 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché il credito fondiario non era in questione

  • art. 46 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto estraneo al tema del contendere

  • art. 122, comma 1, lett. f), d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente, trattandosi di disciplina del credito ai consumatori

  • art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie

  • artt. 12 disp. prel. c.c.

    ritenuti non rilevanti per l'interpretazione del contratto tra le parti

  • artt. 1362 c.c.

    le regole di interpretazione soggettiva sono applicabili, ma nel caso concreto non risultano violate perché il giudice di merito ha correttamente seguito i criteri interpretativi rilevanti per la classificazione del rapporto

  • artt. 1363 c.c.

    richiamato tra le norme di ermeneutica contrattuale; la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito è coerente con l'interpretazione complessiva del rapporto

  • art. 1367 c.c.

    ritenuto inconferente, poiché il giudice di merito non ha interpretato alcuna clausola in modo da privarla di effetto

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice deve conoscere d'ufficio le fonti normative integrative, inclusi i decreti ministeriali in materia di usura, secondo il principio iura novit curia

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale evocata per denunciare violazioni di legge e nullità, ma le censure sono state ritenute inammissibili

  • art. 2808 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di ipoteca, ma non pertinente alla ratio decidendi

  • art. 2821 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di ipoteca, ma non pertinente alla ratio decidendi

  • art. 2827 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di ipoteca, ma non pertinente alla ratio decidendi

  • art. 1387 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di mandato/procura, ma non decisivo

  • art. 1388 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza, ma non decisivo

  • art. 1703 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di mandato, ma non decisivo

  • art. 1704 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di mandato, ma non decisivo

  • art. 1367 c.c.

    ritenuto estraneo alla decisione perché non vi era una clausola da conservare tramite interpretazione estensiva

  • art. 1815 c.c.

    applicato dal giudice di merito sulla base della qualificazione del rapporto come mutuo assistito da garanzia con tasso corrispettivo usurario, ma la Corte di cassazione non entra nel merito perché dichiara inammissibile il ricorso principale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per contestare l'ammissione della somma ulteriore al passivo; il ricorso incidentale è stato però dichiarato tardivo e inefficace

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale, ma non esaminato nel merito per tardività

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato per affermare l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo

  • art. 99 l.fall.

    stabilisce il termine di 30 giorni per il ricorso incidentale in opposizione allo stato passivo; il ricorso incidentale notificato oltre tale termine è tardivo e inefficace

Massime di principio

  • Nella classificazione di un'operazione bancaria ai fini della disciplina sull'usura, il giudice deve attenersi ai criteri normativi di classificazione recepiti nei decreti ministeriali e nelle Istruzioni della Banca d'Italia, che integrano la normativa primaria e vanno conosciuti d'ufficio.
  • La distinzione tra mutuo e altre forme di finanziamento non dipende dal nomen iuris attribuito dalle parti, ma dagli elementi oggettivi del rapporto, in particolare durata, presenza di garanzie reali e modalità di rimborso.
  • Ai fini della qualificazione del rapporto come mutuo assistito da garanzia, è sufficiente che il finanziamento sia assistito dalla garanzia reale, non essendo necessario che l'iscrizione ipotecaria sia contestuale alla stipula, purché il creditore possa avvalersene secondo l'assetto negoziale pattuito.
  • Le censure di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale sono inammissibili quando, sotto la loro veste, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa qualificazione del contratto.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorso incidentale è soggetto al termine speciale previsto dalla legge fallimentare; la sua proposizione tardiva ne determina l'inefficacia ex art. 334 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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