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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43677/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, riducendo la pena rispetto al primo grado, aveva condannato Vincenzo Di Maso per truffa aggravata in continuazione (capi B e C) riconoscendo l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. I motivi di ricorso in Cassazione denunciavano: 1) la presunta improcedibilità di alcune condotte (capo B) per tardiva querela; 2) la mancata declaratoria di estinzione delle fattispecie (capo C) a seguito di remissione della querela e novità normativa; 3) l'erronea applicazione dell'art. 61 n. 7 cod. pen. per avere la Corte territoriale valutato l'aggravante sul danno complessivo anziché sul singolo fatto-reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo (perché la contestata aggravante rende i reati procedibili d'ufficio, rendendo irrilevanti querela e remissione). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte territoriale ha erroneamente valutato l'aggravante del danno patrimoniale in termini aggregati; secondo il Collegio (aderendo a un indirizzo giurisprudenziale), nelle fattispecie di reato continuato le circostanze agravanti e attenuanti devono essere valutate con riferimento ai singoli fatti, salvo che la valutazione cumulativa produca un risultato favorevole all'imputato. L'errata statuizione sull'aggravante ha avuto conseguenza sulla decorrenza della prescrizione: tutti i reati contestati ai capi B e C sono risultati prescritti (termine ordinario aumentato per interruzioni e sospensioni, con scadenza ultima fissata al 14/05/2022 per il fatto più recente del 02/10/2013). Perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, quando contestata e ritenuta, deve essere valutata con riferimento al danno cagionato da ciascun fatto-reato e non all'ammontare complessivo delle violazioni, salvo che la valutazione cumulativa sia favorevole all'imputato; inoltre, la presenza dell'aggravante rende il reato perseguibile d'ufficio (irrilevanza della querela o della remissione).

  • art. 89 cod. pen.

    Riferita in motivazione come attenuante riconosciuta in appello; la norma disciplina riduzioni di pena (attenuanti generiche) e viene utilizzata per la determinazione della misura della pena.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che incrimina la truffa; il reato in contestazione è stato qualificato come truffa aggravata continuata in concorso ai sensi di tale disposizione e con l'aggravante ex art. 61 n. 7.

  • artt. 333 e 345 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nel primo motivo in relazione alla condizione di procedibilità (querela); nella sentenza si osserva che tali questioni sono irrilevanti se l'aggravante rende il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamato tra le norme contemplate nel primo motivo in relazione alla procedibilità; nella decisione il Collegio non ha ritenuto fondate le censure perché l'aggravante contesta impone procedibilità d'ufficio.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in riferimento ai motivi aggiunti (prova di remissione della querela prodotta successivamente); la Corte ha ritenuto irrilevante tale produzione per le ragioni sopra indicate.

  • d.lgs. 36/2018

    Riferito nel secondo motivo (novella legislativa) in ordine alla possibile estinzione del reato per remissione intervenuta prima dell'entrata in vigore; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante la questione per la procedibilità d'ufficio derivante dall'aggravante.

  • I. 229/2016 e art. 83 d.l. 18/2020 conv. in L. 27/2020

    Richiamate in relazione ai periodi di sospensione della prescrizione (totale 407 giorni) che sono stati computati per determinare la data di estinzione per decorrenza dei termini (ultimissima scadenza fissata al 14/05/2022 per il fatto più recente).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi nella motivazione della Cassazione; utilizzata per delimitare la trattazione dei motivi nel ricorso.

Massime di principio

  • Se in un reato è contestata e ritenuta una circostanza aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, la tardività della querela o la remissione della querela non impediscono l'esercizio dell'azione penale e non determinano l'improcedibilità.
  • Nella fattispecie di reato continuato, le circostanze aggravanti o attenuanti vanno, in linea di principio, valutate con riferimento ai singoli fatti-reato; la valutazione cumulativa del danno complessivo è ammessa solo se produce un risultato più favorevole all'imputato.
  • La errata valutazione di una circostanza aggravante può incidere sulla qualificazione del reato e sulla decorrenza dei termini di prescrizione; se dalla correzione della valutazione deriva l'estinzione per prescrizione, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate tutte le interruzioni e sospensioni previste dalla legge (anche quelle derivanti da norme speciali e stati emergenziali); il computo può far sopravvenire l'estinzione del reato anche dopo la sentenza di merito.
  • Quando si contesta in cassazione la valutazione delle circostanze (aggravanti/attenuanti), la giurisprudenza consolidata e gli indirizzi contrastanti vanno esaminati per stabilire il principio applicabile; il principio che preserva l'autonomia di ciascun fatto-reato è decisivo qualora la norma o la giurisprudenza richiedano valutazioni separate.

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