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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18995/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura di omessa motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva; (2) censura di omessa motivazione in ordine alla confisca del denaro sottoposto a sequestro. L'imputato aveva patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p.; impugna la mancata spiegazione delle ragioni che hanno portato al riconoscimento della recidiva e alla disposizione della confisca patrimoniale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto al primo motivo (recidiva) perché i motivi ammissibili in cassazione avverso sentenze di patteggiamento sono limitati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., e la doglianza sulla recidiva non rientrava in tali ipotesi. Il secondo motivo (confisca) è stato ritenuto ammissibile e fondato: la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine ai presupposti per la confisca ex art. 240-bis c.p., pertanto la Corte ha annullato la statuizione limitatamente alla confisca del denaro e ha disposto il rinvio al Tribunale di Vasto, ufficio G.i.p., per un nuovo esame su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Decisione resa il 07/04/2022.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la pronuncia della sentenza su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza emessa ai sensi di tale articolo può essere oggetto di impugnazione nei limiti stabiliti dall'art. 448 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso le sentenze di patteggiamento alle ipotesi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura sulla recidiva non rientrava in tali ipotesi, e pertanto il primo motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • I. 23 giugno 2017, n. 103

    Legge che ha introdotto modifiche procedurali (tra cui l'art. 448, comma 2-bis c.p.p.) che restringono i motivi di cassazione avverso il patteggiamento.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disciplina i reati in materia di stupefacenti; nel caso di condanna o applicazione della pena per taluni reati previsti all'art. 73, si applica la disciplina speciale sulla confisca prevista dal d.P.R. n. 309/1990 e dall'art. 240-bis c.p.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. nei casi di condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per taluni reati di cui all'art. 73, imponendo il necessario accertamento dei presupposti per la confisca anche nella sentenza di patteggiamento.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Stabilisce i presupposti per la confisca per sproporzione e per l'impossibilità per l'imputato di giustificare la lecita provenienza del denaro; la Corte ha ritenuto che tali presupposti devono essere espressamente valutati e motivati nella decisione che dispone la confisca.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; applicabile alle sentenze di patteggiamento con misure non oggetto dell'accordo tra le parti, consentendo il controllo in ordine alla motivazione (caso ritenuto applicabile alla confisca nel presente caso).

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma citata in relazione alla requisitoria redatta dal Pubblico Ministero; non incide sul merito della decisione ma indica il rispetto del procedimento e delle formalità processuali.

Massime di principio

  • Le sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) sono impugnabili in cassazione solo nei limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; doglianze estranee a quei limiti (es. alcune questioni sulla recidiva) possono essere dichiarate inammissibili.
  • Se una misura (es. confisca) non risulta essere parte dell'accordo tra le parti nel patteggiamento, la sua legittimità può essere sindacata in cassazione con le regole ordinarie sul vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.).
  • La confisca di somme in materia di stupefacenti richiede una motivazione specifica rispetto ai presupposti di legge (art. 240-bis c.p.): il giudice deve accertare e motivare la sproporzione della somma rispetto al reddito/attività e l'incapacità dell'imputato di giustificarne la lecita provenienza.
  • L'omessa o insufficiente motivazione circa i presupposti per la confisca comporta l'annullamento limitato di quella statuizione e il rinvio per nuovo esame, senza inficiare automaticamente l'intera sentenza di patteggiamento.
  • Nel proporre ricorso in una vicenda di patteggiamento è strategico verificare se la misura contestata sia stata oggetto dell'accordo; se lo è, i motivi di cassazione sono limitati, altrimenti si può contestare la motivazione con le regole ordinarie.

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