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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01182/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione per pubblica utilità relativa a un compendio immobiliare dell’area ex Gaslini di Catanzaro Lido. Dopo una prima stima redatta da due tecnici e successivamente annullata in autotutela dal Comune, veniva trasmessa una seconda stima redatta da tre tecnici; la curatela fallimentare la contestava davanti alla Corte d’appello, che determinava l’indennità in euro 1.048.000, recependo una c.t.u. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della c.t.u. e violazione del contraddittorio per mancato invio della bozza e della bozza dei chiarimenti; 2) violazione della disciplina espropriativa per avere attribuito al bene carattere edificatorio nonostante vincoli urbanistici e ambientali; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il prezzo storico di acquisto del bene e la domanda di riduzione dell’indennità. La curatela proponeva ricorso incidentale con cinque motivi, sostenendo in sintesi che la prima stima fosse già definitiva e non ripetibile, che la valutazione del bene fosse errata nei criteri e nelle componenti considerate, che non fosse dovuta l’indennità per occupazione temporanea e che fosse errata anche la disciplina degli accessori sul credito indennitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la presenza del difensore del Comune al sopralluogo escludeva il denunciato vizio, e comunque il mancato invio della bozza della relazione del c.t.u. era stato sanato dal successivo pieno contraddittorio sulle osservazioni, sui chiarimenti e sulle repliche, in linea con la giurisprudenza citata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché si risolveva in una critica di merito alla consulenza tecnica, non consentita in cassazione se non per palese devianza scientifica o omesso svolgimento di accertamenti necessari, circostanze non adeguatamente dedotte; inoltre il motivo difettava di autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che l’omesso esame di elementi istruttori non coincide con l’omesso esame di un fatto storico decisivo, che nella specie era comunque stato considerato dal giudice di merito. Quanto al ricorso incidentale della curatela, la Corte ha dichiarato che esso aveva perso efficacia per l’inammissibilità del ricorso principale, qualificandolo come tardivo ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Il Comune è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per le comunicazioni/notificazioni via PEC indicate dal ricorrente principale; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria

  • artt. 21 e 54 d.P.R. n. 327/2001

    la Corte ha affermato che la stima rilevante ai fini della determinazione definitiva dell’indennità è quella resa dal collegio tecnico nominato ai sensi dell’art. 21, non la prima valutazione poi annullata in autotutela

  • art. 111 Cost.

    invocato per il preteso vulnus al giusto processo e al contraddittorio nella c.t.u., ma ritenuto non violato

  • artt. 115, 116, 62, 194 c.p.c.

    invocati dal Comune per censurare la gestione della consulenza tecnica; la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 92 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alle operazioni del consulente e al contraddittorio tecnico

  • art. 196 c.p.c.

    evocato per spiegare che, una volta ripristinato il contraddittorio, il giudice può valutare chiarimenti, accertamenti suppletivi, rinnovazione o sostituzione del consulente

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del primo motivo del ricorso principale

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato per i motivi di violazione di legge, sia principali sia incidentali

  • art. 32 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dal Comune nella critica alla qualificazione edificatoria del bene espropriato

  • art. 37 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dal Comune nella critica alla valutazione del fondo espropriato

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal Comune in collegamento alla disciplina sostanziale espropriativa

  • art. 142 d.lgs. n. 43/2004

    richiamato dal Comune nel secondo motivo, senza specifica decisiva interpretazione autonoma

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per la mancanza di autosufficienza del motivo che criticava la c.t.u. senza indicare dove fossero state formulate le osservazioni tecniche

  • art. 38 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dalla curatela nel ricorso incidentale come parametro della determinazione del valore di mercato del bene espropriato

  • art. 22-bis, quinto comma, d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dalla curatela in tema di indennità per occupazione temporanea

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    richiamato dalla curatela per contestare il regime degli accessori sull’indennità e invocare una tutela convenzionale del credito

  • art. 1224 c.c.

    la Corte d’appello aveva ritenuto che la rivalutazione/maggior danno non operasse automaticamente e richiedesse specifica domanda e prova ai sensi di questa norma

  • art. 334, secondo comma, c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo a seguito dell’inammissibilità del principale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, ove dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di nullità della consulenza tecnica d’ufficio per violazione del contraddittorio è inammissibile o infondata se il difensore della parte era presente alle operazioni peritali e se, dopo il deposito dell’elaborato, il contraddittorio è stato comunque recuperato mediante memorie, chiarimenti e repliche.
  • La mancata trasmissione della bozza di relazione del consulente non determina automaticamente la nullità irreversibile della c.t.u., potendo il vizio essere sanato quando il giudice consenta alle parti di interloquire pienamente sugli esiti dell’indagine e di sollecitare i poteri di cui all’art. 196 c.p.c.
  • In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una mera critica di merito alle valutazioni tecniche del consulente d’ufficio; occorre dedurre una palese devianza dalle acquisizioni scientifiche pertinenti o l’omissione di accertamenti indispensabili, con rigoroso rispetto dell’autosufficienza del ricorso.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Nelle controversie in materia di espropriazione per pubblica utilità, la determinazione dell’indennità deve confrontarsi con il quadro normativo applicabile al bene espropriato, ma la relativa censura è scrutinabile in cassazione solo se si traduce in una puntuale violazione di legge e non in una rivalutazione del merito tecnico-estimativo.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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