Sentenza del 13/07/2018 n. 18633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto la deducibilità degli interessi passivi relativi a un finanziamento concesso dalla controllante N. I. B.V. a N. Italia s.p.a. Il finanziamento era stato utilizzato per acquistare dalla stessa finanziatrice l'intero pacchetto azionario di M. s.p.a. L'Amministrazione ha sostenuto che l'operazione fosse priva di valide ragioni economiche autonome e fosse stata strutturata principalmente per ottenere un indebito risparmio fiscale, mediante la deduzione degli interessi nel consolidato nazionale, configurando abuso del diritto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis. Ha inoltre contestato la mancata sospensione del processo e l'omesso esame della circostanza che M. s.p.a. appartenesse allo stesso gruppo e non fosse un concorrente esterno.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso e ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla mancata sospensione del processo, per difetto di specificità. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo errata la valutazione della Commissione Regionale, che aveva considerato sufficienti la liceità degli strumenti negoziali e i vantaggi dell'acquisizione complessiva. Secondo la Corte, l'analisi doveva concentrarsi sull'operazione infragruppo specificamente contestata, cioè sul finanziamento concesso dalla controllante alla controllata per acquistare dalla stessa controllante le azioni di una società già appartenente al gruppo. La Corte ha ritenuto che le ragioni addotte non dimostrassero l'economicità autonoma del finanziamento e ha qualificato l'operazione come elusiva. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre N. Italia s.p.a. è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 15.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
La norma antielusiva consente di disconoscere i vantaggi fiscali derivanti da operazioni formalmente lecite ma prive di adeguate ragioni economiche e realizzate, in via predominante o assorbente, per conseguire un indebito risparmio d'imposta. L'Amministrazione deve provare il disegno elusivo e l'irragionevolezza degli schemi negoziali; il contribuente deve allegare valide ragioni economiche alternative o concorrenti.
Art. 53 della Costituzione
È richiamato in relazione al principio di capacità contributiva e al divieto di ottenere una riduzione indebita dell'imposizione attraverso operazioni prive di sostanza economica.
Disciplina la sospensione necessaria del processo. La censura sulla mancata sospensione deve indicare specificamente i presupposti della sospensione e il rapporto di pregiudizialità tra i procedimenti; una contestazione generica è inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39
È richiamato con riferimento alla sospensione del processo tributario in presenza di altra controversia pregiudiziale.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Impone al ricorso per cassazione l'esposizione sommaria ma sufficientemente specifica dei fatti di causa. Nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza non determina necessariamente l'improcedibilità se la relata è comunque nella disponibilità del giudice, ad esempio perché prodotta dalla parte controricorrente o acquisita dal fascicolo d'ufficio.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti. Nel caso concreto il motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura sull'abuso del diritto.
Massime di principio
- La liceità formale dei contratti utilizzati non esclude l'abuso del diritto: anche negozi validi possono essere disconosciuti fiscalmente se la loro combinazione è priva di sostanza economica e mira prevalentemente a ottenere un vantaggio fiscale.
- Nelle operazioni infragruppo occorre valutare separatamente l'operazione specificamente contestata, non soltanto l'obiettivo economico complessivo dell'intera acquisizione. Un'acquisizione realmente strategica non dimostra automaticamente l'economicità del finanziamento infragruppo impiegato.
- La deduzione degli interessi passivi richiede che il debito sia giustificato da una reale esigenza economica e da una struttura coerente con la normale logica di mercato. Se il finanziamento serve ad acquistare dalla stessa controllante una partecipazione già appartenente al gruppo, il contribuente deve documentare in modo concreto le ragioni della scelta.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare sia il vantaggio fiscale sia l'assenza di valide ragioni economiche o l'irragionevolezza della struttura negoziale; il contribuente deve fornire elementi documentali su sinergie, condizioni finanziarie, governance, necessità di liquidità e benefici commerciali effettivi.
- Per contestare in cassazione la mancata sospensione del processo è necessario indicare puntualmente la controversia pregiudiziale e i presupposti della sospensione; una censura generica è inammissibile.
- Quando la Corte accoglie la censura sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione e i fatti sono incontestati, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, rigettando il ricorso del contribuente.
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