Cassazione Civile, Ordinanza n. 15371/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per ottenere dal Ministero il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992, assumendo che l'evento fosse stato causato da erronee opere di regimentazione eseguite anni prima dall'allora Ministero dei lavori pubblici. Nel giudizio di merito era stata già riconosciuta un'erogazione regionale a titolo di indennizzo, calcolata su una procedura amministrativa semplificata e su una "spesa ammissibile" determinata in misura non superiore al 60% del danno dichiarato. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva però negato il maggior risarcimento richiesto, ritenendo non provato il danno ulteriore rispetto al contributo già percepito e insufficiente la documentazione prodotta, incluse le stime della Guardia di Finanza, considerate basate sulle dichiarazioni della parte e non idonee a provare integralmente danno emergente e spese di ripristino. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c., sostenendo che l'accertamento della Guardia di Finanza, svolto su incarico della Commissione, costituisse atto pubblico dotato di fede privilegiata quanto alla quantificazione del danno, al nesso causale e alla condizione di degrado dell'azienda, e che il giudice di merito non potesse liberamente disattenderne le risultanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investiva in realtà il giudizio di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. riguarda solo la provenienza del documento, le dichiarazioni rese in presenza del pubblico ufficiale e i fatti da lui direttamente percepiti senza margini valutativi; non si estende invece alle valutazioni tecniche, agli apprezzamenti e agli indizi ricavati dagli accertamenti della Guardia di Finanza. Per tale ragione le risultanze richiamate dalla società non potevano vincolare il giudice nella liquidazione del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non consente di denunciare come violazione di legge il mero dissenso sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la censura era in realtà diretta contro l'apprezzamento istruttorio
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
la fede privilegiata copre solo fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale e gli atti da lui compiuti, non anche giudizi valutativi, apprezzamenti o indizi ricavati da accertamenti tecnici
consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento consolidato o è comunque inconsistente, con filtro di rapida delibazione
la declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis può rilevare ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva
richiamato in funzione sistematica quale parametro del filtro di inammissibilità fondato su ragioni di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito, perché ciò integra un tentativo inammissibile di rivalutazione del merito.
- L'atto pubblico fa piena prova solo dei fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni rese in sua presenza e degli atti da lui compiuti; non si estende ai giudizi tecnici, alle inferenze valutative o agli apprezzamenti desumibili dagli accertamenti svolti.
- Gli accertamenti eseguiti da organi tecnici o di polizia amministrativa possono avere efficacia privilegiata solo per la parte relativa alla percezione immediata di fatti materiali, mentre per il resto costituiscono elementi valutativi o indiziari liberamente apprezzabili dal giudice.
- Quando la prova del danno sia stata raccolta attraverso procedure amministrative semplificate e su base dichiarativa, essa non vincola automaticamente il giudice civile nella successiva liquidazione del risarcimento, che resta soggetta alle regole ordinarie di prova.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri a ottenere una nuova valutazione delle prove o a contestare il merito dell'accertamento compiuto dal giudice di merito.
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