Cassazione Penale, Ordinanza n. 17156/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per due cessioni di cocaina poste in essere nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Con unico motivo ha dedotto il vizio di mancata applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità patrimoniale ex art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che le quantità di droga cedute erano assai modeste, che vi era un solo acquirente e che il profitto conseguito era esiguo, pari a 700 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza perché la particolare attenuante invocata presuppone un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio, mentre nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la condotta continuativa di spaccio di droga pesante presso il domicilio dell'imputato, con danno non minimale alla salute pubblica. Anche il profitto di 700 euro è stato ritenuto non qualificabile come minimale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello, relativa alla cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio; non è applicabile quando il fatto, pur con modesto profitto, esprima una condotta di spaccio non minimale e produca un danno apprezzabile al bene tutelato
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio economico sia effettivamente irrisorio; non basta la sola modestia della quantità o del profitto se il fatto, per modalità e contesto, rivela un'offesa non minimale.
- Nella valutazione dell'art. 62, n. 4, c.p., il giudice può considerare non solo il valore economico immediato, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli del fatto sul bene protetto.
- La continuatività dell'attività di spaccio e la natura di droga pesante possono escludere la configurabilità di un danno di speciale tenuità, anche a fronte di singole cessioni di modesta entità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, è dovuta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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