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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11568/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un assicurato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che, pur riformando solo parzialmente la decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto un indennizzo inferiore a quello richiesto in base a una polizza infortuni. La lite riguardava, in particolare, l'applicazione della clausola relativa all'"indennità giornaliera" per "ingessatura" e la nozione contrattuale di ingessatura alla luce di un intervento con chiodo endomidollare, nonché il rimborso di spese mediche e di consulenza di parte, comprese quelle sostenute ante causam. I motivi di ricorso erano cinque: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per avere escluso l'applicabilità della clausola di polizza; 2) omesso esame del riconoscimento, prima e nel corso del giudizio, di somme per spese mediche; 3) omesso esame della documentazione relativa alle spese mediche e della prova dell'effettività dei relativi esborsi; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per il mancato rimborso delle spese della consulenza medico-legale di parte; 5) violazione dei criteri interpretativi della polizza con riguardo alla clausola sulle spese per prestazioni mediche specialistiche, sostenendo che vi rientrassero anche le spese per consulenza di parte ante causam.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la clausola di polizza, valorizzando il testo complessivo del contratto e la definizione di ingessatura come mezzo fisso e rigido di contenzione o altro apparecchio immobilizzante; ha quindi condiviso l'esclusione del chiodo endomidollare, che non immobilizza l'arto. Ha respinto il secondo motivo perché l'offerta o il pagamento ante causam non costituiscono confessione o riconoscimento del debito e il ricorrente aveva l'onere di provare la maggiore somma pretesa. Ha dichiarato infondato il terzo motivo perché la censura mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e, comunque, la Corte di merito aveva correttamente ritenuto rimborsabili solo esborsi effettivamente provati con documenti contenenti quietanza di pagamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione e per difetto di specificità, oltre che perché la sentenza impugnata aveva già escluso, con autonoma ratio, che le spese per consulenza di parte rientrassero nelle prestazioni mediche specialistiche. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché la clausola sulle prestazioni mediche specialistiche non comprende le spese di consulenza tecnica di parte. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto conforme al requisito di specificità, completezza e autosufficienza, poiché conteneva l'indicazione degli elementi posti a base delle censure e la trascrizione delle risultanze rilevanti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma le censure sono state respinte o ritenute inammissibili.

  • artt. 1362, 1363, 1370 c.c.

    La Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti, coordinando le clausole tra loro e nel contesto complessivo della polizza; il dato letterale, se inequivoco, prevale e non può essere superato da letture alternative non plausibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico preciso e decisivo; non sono deducibili come tali le mere deduzioni difensive o una diversa lettura delle prove.

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice di appello, ove riformi anche solo parzialmente la decisione, deve procedere a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo della lite; la compensazione resta entro il potere discrezionale del giudice di merito, salvo divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, ma il testo disponibile si interrompe prima della formulazione completa.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una polizza assicurativa il giudice deve leggere la clausola nel contesto dell'intero contratto e coordinare le definizioni contrattuali, senza fermarsi al solo significato atomistico della singola espressione.
  • Se il testo contrattuale è chiaro e univoco, non è consentito discostarsi dal suo tenore letterale mediante interpretazioni correttive o conservative; le regole sussidiarie di interpretazione operano solo in caso di effettiva ambiguità.
  • Quando la polizza collega l'indennizzo a un evento specifico descritto come immobilizzazione mediante mezzo rigido o apparecchio immobilizzante, non può essere equiparato un presidio medico che svolge funzione opposta o non determina immobilizzazione dell'arto.
  • L'offerta o il pagamento effettuati in sede stragiudiziale dall'assicuratore non equivalgono di per sé a confessione o riconoscimento del maggior debito; chi pretende un importo superiore ha l'onere di allegare e provare i presupposti della maggiore pretesa.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico preciso e decisivo, non la semplice contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • Le spese di consulenza tecnica di parte non rientrano automaticamente nelle "prestazioni mediche specialistiche" se la clausola di polizza le riferisce alla cura dei postumi del sinistro e non a attività difensiva tecnica.
  • La domanda di rimborso di spese deve essere sorretta dalla prova dell'effettivo esborso; il giudice può escludere il ristoro quando manchi documentazione idonea a dimostrare il pagamento.
  • In sede di appello che riformi, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado, il regolamento delle spese deve essere riesaminato secondo l'esito complessivo della lite, restando il sindacato di legittimità limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiAssicurazioniProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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