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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20203/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per omesso versamento TARSU 2008 notificato da una concessionaria della riscossione. La società contribuente lo aveva impugnato deducendo carenza di motivazione, omessa allegazione dell’atto prodromico, mancata indicazione degli immobili soggetti a tassazione, delle loro caratteristiche e delle aliquote applicate. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato l’annullamento, ma la Cassazione aveva già cassato una prima decisione di appello per errata qualificazione della documentazione prodotta e aveva rinviato alla CTR. In sede di rinvio, la CTR ha ritenuto che l’avviso fosse sufficientemente motivato perché richiamava per relationem il precedente avviso di pagamento, conosciuto dalla contribuente, e ha ritenuto generiche le doglianze sulla mancata indicazione delle unità immobiliari e sull’esenzione dei locali locati a terzi. Contro questa sentenza la contribuente ha proposto tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria in relazione alla contestata notificazione dell’atto presupposto; omesso esame di un fatto decisivo circa il difetto di notificazione dell’atto prodromico; violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 per avere ritenuto legittima la motivazione per relationem senza indicazione analitica degli immobili e delle superfici tassate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza di rinvio fosse affetta da motivazione apparente o contraddittoria, rilevando che il giudice di merito aveva espresso un percorso logico-giuridico chiaro: da un lato la conoscenza non contestata dell’atto presupposto, dall’altro la genericità delle censure della contribuente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non aveva assolto l’onere di indicare il fatto storico omesso, il momento e il modo della sua deduzione nei gradi di merito, e comunque lo ha ritenuto infondato perché la CTR aveva espressamente valutato la conoscenza dell’atto prodromico. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile, perché volto a sollecitare un nuovo esame del merito, e in parte infondato, poiché la motivazione per relationem è legittima quando il contribuente abbia avuto conoscenza dell’atto richiamato. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; nulla è stato disposto in favore del Comune, rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È interpretato in senso restrittivo, come sindacato solo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non sulla sufficienza o sulla mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in senso conforme al ridotto sindacato di legittimità.

  • art. 7 L. 212/2000

    Invocato per censurare la motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte ritiene legittima la motivazione per relationem se il contribuente ha conoscenza dell’atto richiamato.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente che denuncia omesso esame di un fatto deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, e come e quando sia stato dedotto.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Concorre al rigoroso onere di specificazione per la proponibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia solo apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia obiettivamente incomprensibile; non è invece censurabile il semplice difetto di sufficienza o la diversa valutazione del merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica un fatto storico preciso, decisivo e discusso, specificando dove e quando sia stato dedotto nei gradi di merito; non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia conosciuto dal contribuente; in tal caso il preteso vizio di notificazione dell’atto presupposto può risultare irrilevante se la sua conoscenza non è contestata.
  • Non è consentito in cassazione trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto, delle prove e dell’apprezzamento di merito compiuto dal giudice territoriale.
  • Quando il giudice di merito abbia ritenuto generiche e non specificamente riferite le censure sulla pretesa tributaria, la censura di legittimità deve confrontarsi con tale autonoma ratio decidendi, altrimenti resta infondata o inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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