Cassazione Civile, Sentenza n. 10102/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato il diniego del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2010, relativo ad acquisti di beni strumentali ammortizzabili e a studi e ricerche. Il diniego si fondava sulla non operatività della società nel triennio 2008-2010 e sull’assenza di operazioni imponibili nel medesimo periodo; la contribuente deduceva, tra l’altro, l’esistenza di cause oggettive di esonero dalla disciplina delle società di comodo e l’illegittimità dell’inibizione del credito. La CTP di Teramo aveva respinto il ricorso; la CTR dell’Abruzzo, con sentenza depositata il 7 maggio 2015, aveva accolto l’appello, ritenendo che il sequestro preventivo dell’azienda e delle quote sociali disposto nel 2010 avesse impedito lo svolgimento dell’attività e costituisse causa di esonero dalla disciplina antielusiva. L’Agenzia delle Entrate ha proposto quattro motivi: 1) violazione di legge, perché il provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2008 avrebbe previsto l’esonero per specifiche misure di prevenzione, non per il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.; 2) omesso esame della circostanza, discussa tra le parti, che la società fosse priva di operatività fin dalla costituzione e comunque prima del sequestro dell’agosto 2010, con conseguente mancanza di efficacia causale del sequestro; 3) violazione delle regole sull’esonero dalla disciplina delle società non operative e sull’onere della prova, non essendo il sequestro sufficiente a spiegare la mancata operatività preesistente; 4) violazione della disciplina del credito IVA, che sarebbe stato perso prima del 2010, essendo la società non operativa dal 2001. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo che il diniego fosse nullo perché non aveva espressamente valutato le osservazioni presentate dopo il PVC.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale. Ha ritenuto decisiva la circostanza, allegata e discussa, della totale inoperatività della società anche negli anni precedenti al sequestro: tale fatto poteva privare il sequestro del 2010 di efficacia causale rispetto al mancato raggiungimento dei parametri di operatività. Il giudice di rinvio dovrà valutare le condizioni oggettive straordinarie con riferimento all’intero periodo accertato e chiarire se, considerata la preesistente inattività, il sequestro abbia effettivamente impedito il conseguimento dell’oggetto sociale. Il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato: l’Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è tenuta a darne espressamente conto nella motivazione dell’atto, quando questo rinvia a una fonte già nota, come il PVC. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto, ricorrendone i presupposti, il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 30, commi 1, 3, 3-bis, 4 e 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724
Nel qual caso, è invertito l’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve fornire, oltre alla prova positiva del superamento delle soglie, la prova dell’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, a questi non imputabili, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.
La disciplina configura una presunzione di non operatività in caso di mancato superamento dei parametri; il contribuente deve provare le condizioni oggettive e straordinarie, non imputabili, che abbiano impedito di raggiungere le soglie. L’esonero va valutato in relazione all’intero periodo oggetto di accertamento e una circostanza sopravvenuta, come il sequestro, non è causalmente sufficiente se la società era già totalmente inattiva.
Nel qual caso, è invertito l’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve fornire, oltre alla prova positiva del superamento delle soglie, la prova dell’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, a questi non imputabili, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.
In relazione alla disciplina delle società non operative, grava sul contribuente la prova delle situazioni oggettive e straordinarie, non imputabili, che abbiano impedito il raggiungimento delle soglie legali.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Se, pertanto, non è necessaria una espressa “valutazione” della motivazione contenuta nella fonte di innesco dal quale trae origine l’accertamento e che fonda il provvedimento impositivo, sempre che tale fonte sia nota al contribuente (Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass., Sez. V, 21 marzo 2012, n. 4523; Cass., Sez. V, 13 ottobre 2011, n. 21119), altrettanto non è necessaria una espressa “valutazione” delle osservazioni del contribuente che quelle motivazioni intendono contrastare, posto che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni come la fonte di innesco, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo.
L’obbligo dell’Amministrazione di valutare le osservazioni presentate dal contribuente dopo il PVC non comporta, di per sé, l’obbligo di esplicitare nell’atto impositivo le ragioni per cui esse non sono accolte, quando l’atto rinvia a una fonte conoscibile e nota al contribuente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; dà atto che sussistono i presupposti processuali a carico del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso incidentale, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per escludere l’applicazione della disciplina delle società non operative, il contribuente deve provare situazioni oggettive e straordinarie, non imputabili, che abbiano impedito il raggiungimento dei parametri legali; la valutazione è riferita all’intero periodo oggetto di accertamento.
- Il sequestro preventivo di una società può giustificare l’esonero dalla disciplina delle società non operative se ha concretamente impedito l’attività imprenditoriale. Se la società era già totalmente inattiva prima del sequestro, quest’ultimo non è di per sé causalmente idoneo a spiegare il mancato raggiungimento delle soglie: occorre accertare quali circostanze abbiano impedito l’attività nel periodo considerato.
- L’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di valutare le osservazioni del contribuente presentate dopo il PVC non implica l’obbligo di esporre nell’atto impositivo una motivazione espressa sul loro mancato accoglimento, quando l’atto rinvia a una fonte già nota al contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10153/2020 del 28/05/2020
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10151/2020 del 28/05/2020
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10152/2020 del 28/05/2020
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10155/2020 del 28/05/2020
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10156/2020 del 28/05/2020
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10154/2020 del 28/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →