Cassazione Penale, Sentenza n. 16318/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/04/2022 con la quale il Presidente del Tribunale di Catania lo aveva ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 99 d.p.r. n. 115/2002 ma ometteva di liquidare le spese del procedimento espressamente richieste; contestazione anche di un decreto separato, redatto in calce alla nota spese, che disponeva che la liquidazione delle spese fosse effettuata alla conclusione della fase delle indagini preliminari. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 702-ter u.c. c.p.c., sostenendo che il procedimento di liquidazione fosse autonomo e che nessuna norma autorizzasse il differimento della liquidazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso con riferimento all'ordinanza di ammissione al patrocinio, ritenendo che la mancata statuizione sulla liquidazione non fosse censurabile perché la competenza a liquidare i compensi è del giudice del procedimento principale, ai sensi dell'art. 83 d.p.r. n. 115/2002. Ha però riqualificato l'impugnazione del decreto in calce alla nota spese come opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002 e disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Catania per il prosieguo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto corretta l'ammissione del ricorrente ai sensi di questa norma.
"Il decreto di pagamento é emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"
La Corte interpreta l'art. 83 nel senso che la previsione sulla tempistica (comma 3-bis) riguarda il momento in cui il decreto di pagamento viene emesso, ma non individua il giudice competente. La competenza a liquidare i compensi è del giudice del procedimento principale (il "giudice procedente").
Il ricorrente aveva invocato questa norma per sostenere l'obbligo del giudice di provvedere sulle spese; la Corte ha ritenuto che la previsione non imponga la liquidazione contestuale nell'ambito del subprocedimento disciplinato dal d.p.r. 115/2002, posto che la competenza è del giudice del processo principale.
codice di procedura civile, art. 91 e ss.
Richiamate dal ricorrente come criteri per la liquidazione delle spese; la Corte ha osservato che la pronuncia sulle spese avviene secondo le norme ordinarie ma la competenza alla liquidazione è rimessa al giudice del processo principale secondo il testo unico sulle spese di giustizia.
Consente l'opposizione avverso provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha qualificato l'impugnazione del decreto di rigetto della liquidazione come opposizione ai sensi di questo articolo.
Norma procedurale richiamata insieme all'art. 84 per la gestione dell'opposizione alla decisione di rigetto della richiesta di liquidazione.
codice di procedura penale, art. 568 comma 5
Principio applicato dalla Corte (tramite giurisprudenza delle Sezioni Unite) secondo cui il giudice che riceve un atto di impugnazione formato con mezzo non corretto deve verificare l'impugnabilità e la "voluntas impugnationis" e trasmettere gli atti al giudice competente, operando una riqualificazione dell'impugnazione se necessario.
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del d.p.r. 115/2002 produce effetti retroattivi alla data di presentazione della domanda e può estendersi alle procedure connesse, comprese eventuali opposizioni al rigetto dell'istanza.
- La competenza a liquidare i compensi del difensore retribuito dallo Stato è del giudice del procedimento principale ("giudice procedente"), ai sensi dell'art. 83 d.p.r. 115/2002; la disposizione sul momento dell'emissione del decreto di pagamento non determina la competenza.
- Se l'autorità rimette la liquidazione a un momento successivo (es. a conclusione della fase delle indagini preliminari), tale decisione può essere impugnata mediante opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002.
- Se viene proposto un mezzo di impugnazione non corretto, il giudice che riceve l'atto deve comunque valutare l'impugnabilità e la "voluntas impugnationis" e, se presente, riqualificare l'atto e trasmettere gli atti al giudice competente anziché respingere automaticamente l'impugnazione.
- Il difensore ha diritto alla liquidazione dei compensi anche per l'attività svolta nell'ambito del procedimento di opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; pertanto le richieste di liquidazione relative a tale attività sono ammissibili e vanno trattate secondo le regole sulla competenza e sul rito previste dal d.p.r. 115/2002.
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