Cassazione Civile, Ordinanza n. 22718/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce da due decreti ingiuntivi richiesti da un architetto per il pagamento di prestazioni professionali relative alla progettazione e direzione lavori di un intervento edilizio. I committenti si erano opposti, chiedendo anche in via riconvenzionale il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento del professionista, in particolare per il fermo del cantiere, per la mancata o insufficiente gestione della pratica edilizia e paesaggistica e per i maggiori costi conseguenti alla necessità di una nuova pratica di sanatoria. Il Tribunale aveva revocato i decreti ingiuntivi e aveva riconosciuto un rilevante credito risarcitorio in favore dei committenti; la Corte d'appello, invece, aveva escluso la riconducibilità causale al professionista dei danni da ritardo e da mancata utilizzazione dell'immobile, rideterminando anche gli oneri per la sanatoria e riconoscendo un saldo finale a credito del professionista. Con il ricorso per cassazione i committenti hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004, sostenendo che l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non avrebbe comunque potuto essere rilasciata dopo l'avvio, anche parziale, delle opere, sicché i maggiori costi sarebbero stati imputabili al professionista per non aver correttamente gestito e spiegato la procedura; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avrebbe trascurato la contraddittorietà delle consulenze tecniche e il dato che l'immobile era già in costruzione, con conseguente erroneità della conclusione sulla possibilità di attivare una procedura alternativa prima della scadenza della DIA.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito e delle risultanze tecniche. Inoltre ha rilevato che la questione dell'applicabilità dell'art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004 non risultava affrontata nella motivazione della sentenza impugnata né adeguatamente dimostrata come già discussa nei gradi di merito, con difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché, dietro la sua formulazione, celava una richiesta di riesame del merito e delle risultanze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché non individuava con chiarezza un fatto storico decisivo realmente trascurato dal বিচারice di merito, risolvendosi in una critica alla valutazione delle prove.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto carente di specificità perché richiamava atti e consulenze tecniche senza indicare adeguatamente se e dove fossero stati prodotti o resi disponibili nei precedenti gradi di giudizio.
art. 146, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
"l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi"
La Corte ha osservato che la questione della sua applicabilità non era stata effettivamente trattata nella decisione impugnata e che, comunque, non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione come questione di merito nuova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuovo scrutinio del merito, delle consulenze tecniche o delle risultanze probatorie.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: quando si invocano atti processuali o consulenze tecniche, occorre indicare con precisione dove tali documenti siano stati prodotti e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione giuridica o tecnica non affrontata nei giudizi di merito è inammissibile se richiede accertamenti di fatto o una nuova istruttoria.
- Per configurare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare un fatto storico decisivo, non una diversa lettura delle prove o un dissenso rispetto al ragionamento valutativo del giudice di merito.
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