Cassazione Penale, Ordinanza n. 00703/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva dichiarato l'imputata colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza accertata in occasione di un controllo stradale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, la ricorrente ha dedotto vizio di motivazione per omesso esame di un motivo di appello: sosteneva che la Corte territoriale non avesse considerato la richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato o, in subordine, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La doglianza si è concentrata anche sulla pretesa inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest, lamentando il malfunzionamento dell'apparecchio e contestando che il veicolo fosse effettivamente in marcia, poiché sarebbe stato fermo al momento del controllo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la censura sull'alcoltest riproponeva in sostanza una doglianza già formulata in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva richiamato il principio per cui, a fronte dell'onere dell'accusa di provare omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro, grava sulla difesa un onere di allegazione specifica circa il dedotto malfunzionamento, non assolto nel caso concreto, essendosi la ricorrente limitata ad asserzioni generiche e non supportate da dati oggettivi, anche in considerazione dell'assenza di messaggi di errore dell'apparecchio. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non è decisivo che il veicolo sia fermo al momento del test, poiché la fermata costituisce una fase della circolazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992
Norma incriminatrice contestata per la guida in stato di ebbrezza, rispetto alla quale la Corte ha confermato la configurabilità del reato nel caso concreto.
Richiamato dalla difesa come possibile causa di non punibilità, ma il motivo non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'impugnazione che contesti il funzionamento dell'etilometro non può limitarsi ad allegazioni generiche: a fronte della prova dell'accusa su omologazione e verifiche periodiche dell'apparecchio, la difesa deve indicare elementi concreti idonei a far dubitare del buon funzionamento o della regolarità delle verifiche.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure formulate in appello senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non esclude la configurabilità del reato il fatto che il veicolo fosse fermo al momento dell'alcoltest, perché la sosta o fermata rientra nella nozione di circolazione stradale.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente coltivata in sede di legittimità se il ricorso è manifestamente infondato e non si confronta con la ratio decidendi della decisione di merito.
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