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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28913/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due proprietari di fondi confinanti avevano convenuto in giudizio i vicini chiedendo: l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di veduta esercitata da una finestra del loro immobile verso il fondo altrui; la rimozione di una roulotte collocata sul fondo vicino, ritenuta lesiva della servitù di veduta e comunque atto di emulazione e violazione delle distanze legali; il risarcimento dei danni; e, quanto ai confini, l'accertamento degli esatti limiti tra i fondi con rimozione della recinzione esistente e sostituzione con un muretto posto sui confini corretti. Il Tribunale aveva accolto tutte le domande e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i soccombenti deducevano, con il primo motivo, violazione dell'art. 950 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che non vi fosse incertezza dei confini, poiché la presenza di una recinzione avrebbe reso i confini certi e, comunque, le difformità tra mappe catastali e stato dei luoghi sarebbero state trascurabili; con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 900, 901 e 902 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la finestra non avesse le caratteristiche della veduta ma soltanto di luce, con conseguente insussistenza della servitù usucapita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'azione di regolamento di confini presuppone una situazione di incertezza oggettiva o soggettiva sul confine, e nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, che la presenza di tratti di rete metallica e paletti e di altri tratti di muro di cinta non consentiva di individuare con precisione il confine. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto sulla natura dell'apertura, insistendo sulla valutazione delle caratteristiche oggettive della finestra come veduta; tale valutazione di merito non è censurabile in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    L'azione di regolamento di confini richiede l'esistenza di un'incertezza sul confine tra due fondi; se il giudice di merito accerta tale incertezza in fatto con motivazione adeguata, la decisione non è censurabile in cassazione come violazione di legge.

  • artt. 900, 901 e 902 c.c.

    Le norme sulla veduta sono richiamate per contestare la qualificazione dell'apertura, ma la Corte ribadisce che la valutazione della natura dell'apertura come veduta o luce è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta, nella sostanza, una contestazione dell'accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito e quindi non ammissibile in sede di legittimità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre violazione di legge, ma la doglianza era in realtà volta a rimettere in discussione valutazioni di fatto.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È richiamato in relazione a pretesi errori processuali/percezione, ma la Corte ha ritenuto le censure sostanzialmente dirette contro l'accertamento di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione di regolamento di confini, ciò che rileva è l'esistenza di una reale incertezza sul tracciato del confine; l'incertezza può essere oggettiva o soggettiva, e la sua ricorrenza è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.
  • La qualificazione di un'apertura come veduta o come luce, quando dipende dalle caratteristiche concrete dell'opera e dalla possibilità di prospectio, è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
  • Le doglianze che contestano la valutazione delle risultanze fattuali sono inammissibili se, sotto la veste della violazione di legge o dell'errore processuale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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