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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26564/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 199.029,34 in favore di una società poi cessionaria del credito originariamente vantato da altra società nei confronti di un'azienda sanitaria locale. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione dell'azienda sanitaria, ritenendo insussistente un valido ed efficace contratto a base della pretesa creditoria. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello. In Cassazione la società cessionaria ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contratto e l'accreditamento sarebbero stati elementi pacifici, che la contestazione della controparte sarebbe stata tardiva e che il contratto prodotto era indispensabile e tempestivamente depositato; ha inoltre censurato l'affermazione secondo cui il contratto non sarebbe stato depositato né in primo grado né in appello, osservando che il deposito era avvenuto successivamente per la diversa epoca di stipulazione del contratto rispetto alle prestazioni fatturate. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando che il giudice d'appello avesse escluso la produzione documentale e negato che il principio di non contestazione potesse rendere superflua la prova del contratto, sostenendo che il documento fosse comunque indispensabile ai fini della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse una autonoma e decisiva ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva anche affermato che il contratto prodotto in appello non riguardava il periodo nel quale erano state eseguite le prestazioni poste a fondamento del credito azionato. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto assorbito dal primo e, comunque, infondato in diritto nella parte in cui pretendeva che la non contestazione potesse supplire alla mancata produzione del contratto, trattandosi di contratto con pubblica amministrazione soggetto a forma scritta ad substantiam. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato come base formale del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato come base formale del secondo motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia nella valutazione della prova documentale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    invocato in relazione al libero convincimento e alla valutazione del materiale probatorio

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del credito

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'ammissibilità in appello di nuovi documenti se indispensabili ai fini della decisione

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla memoria conclusionale in cui sarebbe stata sollevata tardivamente l'eccezione sulla mancanza del contratto

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 2 contratto

    richiamato dalla ricorrente come clausola del rapporto contrattuale

  • art. 11 contratto

    richiamato dalla ricorrente come clausola del rapporto contrattuale

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, restando sufficiente che una sola di esse sia idonea a sorreggerla.
  • Quando la pretesa creditoria verso una pubblica amministrazione si fonda su un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, la mancata produzione del contratto non può essere superata dalla sola non contestazione del suo contenuto o della sua esistenza.
  • La produzione di nuovi documenti in appello non è utile se il documento non è pertinente al periodo o alle prestazioni oggetto della domanda, poiché deve trattarsi di prova effettivamente decisiva per il thema decidendum.
  • Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non elimina i requisiti di validità sostanziale dell'atto quando la legge richiede la forma scritta come elemento costitutivo del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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